Privacy e GDPR: riconosciuti ai familiari i diritti sul trattamento dei dati riguardanti gli account delle persone decedute.
Anche l’account di chi è deceduto trova una propria disciplina nello schema di decreto legislativo finalizzato ad adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
Il regolamento europeo è direttamente applicabile dal 25 maggio 2018 e il legislatore delegato, al fine di effettuare il riordino e la semplificazione della materia, per evitare che tutti e quindi anche l’interprete dovessero consultare (almeno) tre testi normativi, dando luogo così a una situazione di incertezza del diritto, generatrice di ulteriori costi di applicazione del regolamento, ha ritenuto di abrogare e sostituire del tutto i codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 196 del 2003.
Tra le varie novità, il nostro legislatore ha pensato bene di disciplinare il trattamento dei dati di persone decedute per il tempo successivo alla loro morte, escluso dall’applicazione del regolamento e demandato alla normazione da parte degli Stati membri.
Si legge nella Relazione allo schema di decreto che, al fine di non introdurre disposizioni in contrasto con il diritto nazionale in materia successoria, è previsto che i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento concernenti persone decedute possano essere esercitati da chi ha un interesse proprio, da colui che agisce a tutela dell’interessato in qualità di suo mandatario o da colui che agisce per ragioni familiari meritevoli di protezione. L’esercizio di tali diritti è limitato solo nei casi previsti dalla legge. Tuttavia, con riferimento ai servizi della società dell’informazione, l’esercizio di tali diritti può essere limitato, in tutto o in parte, anche a seguito della specifica dichiarazione resa dall’interessato al titolare del trattamento. Al pari del consenso al trattamento dei dati personali, la dichiarazione resa dall’interessato deve essere specifica, libera e informata, nonché revocabile e modificabile in ogni momento. Al fine di garantire un equo bilanciamento dei diritti, è stabilito che tale divieto non possa produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio dei diritti patrimoniali dei terzi derivanti dalla morte dell’interessato, nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.
Si tratta di un’importante novità se si considera che secondo una recente ricerca, a partire dal 2098 il rapporto tra vivi e morti su Facebook diventerà negativo.
Studio Giuliano e Di Gravio, founder of LexCy