Abuso edilizio: l’ordinanza di demolizione colpisce anche gli eredi

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Abuso edilizio: l’ordinanza di demolizione colpisce anche gli eredi

AR Sicilia-Palermo, sez. II, sentenza 23.07.2014 n° 1995 (Alessandro Ferretti)

L’ordinanza di demolizione deve essere diretta a colpire il responsabile dell’abuso, ritenendo quest’ultimo non soltanto chi abbia commissionato e realizzato l’opera abusiva, ma anche chi abbia la effettiva disponibilità dell’immobile abusivo.

Con la sentenza 23 luglio 2014, n. 1995 la Sezione II del T.A.R. Sicilia – Palermo conferma il pacifico orientamento giurisprudenziale in tema di demolizioni di opere abusive. In particolare, l’abusività, totale o parziale, di un fabbricato costituisce una caratteristica che pertiene all’immobile e che lo connota negativamente a prescindere dalla posizione psicologica del proprietario. In buona sostanza, i giudici affermano – come si legge nella sentenza in commento – che chi acquista un immobile abusivo lo acquista nella obiettiva situazione di precarietà in cui si trova e con i connessi oneri, come quello della demolizione e/ della riduzione in pristino stato, dai quali è gravato a causa ed in ragione del suo stato. Ciò esclude qualsiasi rilevanza ad eventuali posizioni di buona fede che possano caratterizzare alcuni soggetti.

Nel caso di specie, la polizia municipale del comune interessato aveva redatto verbale da cui si ricavava la realizzazione dell’opera abusiva ivi descritta. Conseguentemente, il Comune emetteva ingiunzione di demolizione a carico della proprietaria dell’immobile. Successivamente al decesso di quest’ultima, il Comune emetteva analoga ordinanza di demolizione ai 5 eredi divenuti proprietari dell’immobile abusivo. Dopo aver accertato la non esecuzione dell’ordinanza di demolizione, il Comune disponeva l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio comunale.

Da qui il ricorso da parte degli eredi che, tuttavia, viene ritenuto infondato dal TAR Sicilia – Palermo. Infatti, come già visto, il giudice amministrativo ribadisce che in materia di abusi edilizi, destinatario dell’ordine di demolizione è quel soggetto che abbia la disponibilità dell’opera, indipendentemente dal fatto che l’abbia concretamente realizzata e che la figura del responsabile dell’abuso non si identifica solo in colui che ha materialmente seguito l’opera ritenuta abusiva, ma si riferisce necessariamente anche a colui che di quell’opera ha la materiale disponibilità e pertanto, quale detentore, è in grado di provvedere alla demolizione restaurando così l’ordine violato. Chiarito ciò, il TAR Sicilia – Palermo richiama la giurisprudenza che afferma che il proprietario di un bene abusivo può “evitare” che l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale abbia effetto nei suoi confronti solamente dimostrando in sede procedimentale di non avere avuto (o di aver perduto) la concreta disponibilità dell’immobile; e di essere stato, pertanto, impossibilitato ad eseguire l’ingiunzione di demolizione. Ciò che nel caso concreto non si è realizzato in quanto i ricorrenti non hanno eseguito l’ordinanza di demolizione che pur avevano legittimamente ricevuto sull’immobile abusivo di cui avevano la piena disponibilità.

FONTE : ALTALEX.IT

Pertanto, secondo i giudici siciliani, poiché l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale costituisce un atto sanzionatorio dovuto da adottare a carico dei soggetti che pur avendo la proprietà e la disponibilità del bene abusivo non abbiano ottemperato all’ingiunzione di demolizione che lo concerne, il provvedimento impugnato necessariamente resiste sotto ogni profilo alle doglianze prospettate dai ricorrenti stessi. Da qui la reiezione del ricorso e la condanna per i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del Comune resistente.

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