Agenzia delle Entrate Circ.N.45 del 2008:IRAP-ASSOGGETTABILITA’ DEGLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

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Con la sentenza n. 156 del 21 maggio 2001 la Corte costituzionale ha dichiarato che l'assoggettamento all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) "del valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere imprenditoriale o professionale, è … pienamente conforme ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva … essendo, in entrambi i casi, l'idoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta…".
Tuttavia la Corte costituzionale, ha precisato che "… è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui".
L'accertamento di tale condizione, "in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto …" da verificare caso per caso.
A seguito della pronuncia della Corte costituzionale si è posto il problema di individuare per i lavoratori autonomi la nozione di attività autonomamente organizzata.

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