No all’imposta canoni locazione uso commerciale

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La difficile congiuntura economica rende più che mai frequente il caso in cui il conduttore di un immobile, sia esso ad uso abitativo che commerciale, non riesca a versare puntualmente i canoni di locazione pattuiti.
Chiaramente, la morosità dell’inquilino ha riflessi negativi anche sul proprietario dell’immobile, penalizzato sia dalla mancata riscossione dei canoni che dalle regole fiscali che impongono la tassazione dei canoni locativi a prescindere dall’effettiva percezione.
A tal fine risulta interessante il recente intervento dei giudici tributari laddove consentono in caso di fallimento del conduttore di escludere da tassazione i canoni di locazione dell’immobile commerciale non riscossi.
Il caso. I canoni di locazione dell’immobile ad uso commerciale. No alla imposte se il conduttore è fallito.
L’art. 26, TUIR dispone che i canoni di locazione immobiliare ad uso abitativo concorrono alla determinazione del reddito imponibile del locatore indipendentemente dalla loro percezione.
Nel caso in cui i locatori, siano essi persone fisiche, enti ed imprese, anche in forma societaria, non percepiscano i canoni di locazione ed abbiano ottenuto una sentenza di sfratto per morosità è prevista la possibilità di non dichiarare tali redditi o di fruire di un credito d’imposta, qualora i canoni non percepiti abbiano concorso a determinare l’imposta liquidata (art. 8, comma 5, Legge n. 431/98).
La non tassabilità dei canoni non riscossi e il credito d’imposta che si genera a seguito della conclusione della convalida di sfratto per morosità del conduttore si applicano solo sugli immobili che vengono concessi in locazione.
Il recente intervento della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, con la sentenza n. 516/02/14,ha stabilito che i canoni di locazione dell’immobile commerciale sono esclusi dalla tassazione se il contribuente non li ha riscossi per il fallimento del conduttore.
Occorre però che il contribuente sia ammesso al passivo del fallimento.
La tesi del Fisco, non accolta dai giudici tributaria, si basava sul principio in base al quale i redditi fondiari (ex art. 26 TUIR) concorrono a formare il reddito complessivo indipendentemente dalla percezione e solo per gli immobili a uso abitativo la mancata percezione dei canoni ne esclude la tassazione dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto.
La Commissione tributaria ha invece ritenuto diestendere analogicamente l’esclusione dalla tassazione dei canoni non percepiti anche alle locazioni a uso non abitativo, in presenza di un provvedimento giurisdizionale che accerti la morosità del conduttore.
L’ammissione del contribuente al passivo del conduttore – afferma la commissione -è equipollente alla convalida di sfratto perché anche l’ammissione al passivo è un provvedimento giurisdizionale che attesta l’inadempimento del conduttore e che, come la convalida di sfratto, non esclude un futuro adempimento, sul quale andranno corrisposte le imposte.
Ne è derivato quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.

Studio Giuliano e Di Gravio

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