Appello di Bologna, 3 novembre 2014. Presidente di Lapi. Estensore Florini. Transazione fiscale – Proposta di transazione fiscale

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Transazione fiscale – Proposta di transazione fiscale con pagamento del credito IVA in misura inferiore all’importo indicato dall’Agenzia delle Entrate – Inammisibilità

Appello di Bologna, 3 novembre 2014. Presidente di Lapi. Estensore Florini.

È inammissibile il concordato preventivo che preveda una proposta di transazione fiscale con pagamento del credito IVA in misura inferiore all’importo indicato dall’Agenzia delle Entrate, anche in pendenza di contestazione della pretesa innanzi al Giudice Tributario; difatti, il credito erariale è autodeterminato, caratterizzato da presunzione di veridicità, munito di autotutela esecutiva e l’impugnazione degli atti dell’Amministrazione Finanziaria non rende l’ammontare della pretesa disponibile, né consente un accordo sulla sua determinazione nell’ambito della procedura concordataria.

………………..”osserva la S.C., a fronte dell’iniziativa del debitore concordatario <<…è possibile che, pur sollecitata dalla comunicazione di copia della domanda di concordato, l’Amministrazione sem-plicemente non si attivi, trasmettendo la richiesta documentazione. Poiché evi-dentemente il procedimento non può subire un’interruzione per l’inadempienza dell’ufficio, si deve procedere ugualmente agli ulteriori adempimenti e quindi alla votazione e, se la maggioranza è comunque raggiunta, al giudizio di omologazione il cui esito – come chiarito – non può essere condizionato dal mancato voto favorevole dell’Erario…>>; e comunque – sempre in termini di funzionale preclusione alla valida operatività della T.F.” – <<… Un esito analogo si verifica se l’ufficio adempie al proprio obbligo ma il contribuente debitore ritiene di non doversi adeguare alla pretesa e quindi non modifica la proposta (se non appostando una congrua riserva) manifestando l’intenzione di proseguire nell’eventuale contenzioso in corso e di volersi opporre ad eventuali ulteriori pretese. Tale atteggiamento sarebbe infatti perfettamente le-cito, non potendosi evidentemente subordinare ex lege l’omologabilità del concordato alla rinuncia del debitore a difendersi nei confronti del creditore-fisco, né potendo tale rinuncia ritenersi implicita nella richiesta di transa-zione fiscale, quando ancora il quadro delle pretese (consolidamento) non è definito…>> (Cass.22931/2011, cit.). Sicchè – in particolare, come già visto – occorreva <<…ribadire, infine, che l’obbligo dell’integrale (anche se dilazionato) pagamento dell’IVA non comporta l’inderogabile accoglimento della pretesa fiscale, in quanto nell’ambito del C.P. senza transazione fiscale resta ferma la facoltà del contribuente di opporsi alla stessa, così che è solo l’imposta definitivamente accertata che è soggetta al vincolo richiamato…>> (così Cass.22931/2011): ne deriva l’inammissibilità della proposta di una TF “difforme” rispetto ai crediti erariali – come prospettati dalla Amm.ne delle Finanze – di cui si mantenga il contenuto iniziale, sul presupposto che il Fisco ne “accetterà” il calcolo fornito dal debitore concordatario nella relativa istanza (rinunciando quindi al surplus chiesto in precedenza, anche in violazione dell’ormai noto criterio di “indisponibilità” dei tributi) e così trascurando la violazione specifica della più rigorosa disciplina sull’IVA; mentre, a quel punto, è l’intera richiesta di “TF” ad esserne ormai viziata e pregiudicata – senza nemmeno poter attendere la decisione dell’Agenzia delle Entrate, che an- drebbe addirittura eventualmente disattesa, qualora fosse frutto di una scelta illegittima, per violazione di norme imperative – poiché la descritta situazione si risolve inevitabilmente in una ontologica incompatibilità fra il contenuto tipico dell’art.182/ter L.F. e la sua trasposizione concreta, come qui realizzatasi da parte di “P.M.”.”

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