Apprendistato: sancita l’intesa Conferenza Stato Regioni sul decreto.
Sancita l’intesa dalla Conferenza Stato Regioni sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze, che definisce gli standard formativi dell’apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ottenendo così il via libero definitivo.
Dopo l’intesa tra Regioni, Welfare e Istruzioni è stato redatto il documento interministeriale che indica nel dettaglio gli standard formativi e i diritti e doveri degli studenti-apprendisti alla luce delle novità introdotte da Jobs act.
Il provvedimento, che ha ottenuto ieri, 1° ottobre 2015, in Conferenza Stato Regioni il via libera definitivo individua innanzi tutto due tipologie di apprendistato:
– apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
– apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Per attivare il contratto di apprendistato l’istituzione formativa e il datore di lavoro dovranno sottoscrivere un protocollo secondo il documento allegato al decreto.
Il datore di lavoro dovrà rispondere ad alcuni requisiti non solo di carattere formativo ed organizzativo ma anche di carattere strutturale e tecnico.
L’alunno che entra in azienda con il nuovo contratto di apprendistato “formativo” avrà diritto a un “piano individuale” in cui dovrà essere dettagliato il programma di studio e di lavoro. La durata del contratto di apprendistato va da un minimo di sei mesi ad un massimo di quattro anni a seconda del titolo che si intende perseguire. Ad ogni modo, in alcuni casi specificati dal decreto, è prevista la proroga di un anno, per iscritto e previo aggiornamento del piano formativo.
L’organizzazione didattica è articolata in ore di formazione interna ed esterna (con alcuni limiti ben definiti) concordati tra le parti al termine dei quali ci sarà una valutazione.
Il decreto stabilisce anche quelli che sono i diritti e doveri degli apprendisti e definisce la figura del tutor la cui funzione è quella di garantire il successo formativo degli apprendisti.
Leggi qui il D.Lgs. n. 81 del 2015.
Fonte: Ipsoa.