Assegno divorzile, Consulta: tenore di vita pregresso non è unico parametro.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 11 dell’11 febbraio 2015, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze in relazione alla norma di cui all’art. 5 della legge sul divorzio in materia di riconoscimento di assegno divorzile.
Nell’ambito di una causa di divorzio, era stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la doglianza del difensore del coniuge obbligato a corrispondere l’assegno di mantenimento, poiché secondo “il diritto vivente” l’assegno divorzile deve essere concesso per garantire al coniuge economicamente più debole lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
L’art. 5 comma 6°della legge n. 898/70 sarebbe in contrasto con gli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione. Quanto all’art. 2, il contrasto si porrebbe per “eccesso di solidarietà” perché viene imposto l’obbligo di far mantenere le stesse condizioni godute nel matrimonio al coniuge debole, ben oltre il matrimonio, anche per tutta la vita. In relazione all’art 3, per “contraddizione logica” fra lo scopo del divorzio che è quello di fare cessare il matrimonio e i suoi effetti, e quello della previsione del mantenimento, che spinge molto lontano dal momento del matrimonio, il concetto di tenore di vita in costanza di matrimonio.
Inoltre, la norma contrasterebbe con l’art. 29 perché l’obbligo, così configurato, sarebbe addirittura anacronistico in relazione all’evoluzione sociale della famiglia, del ruolo dei coniugi e dell’incidenza dei divorzi.
Ad avviso della Corte però la questione è infondata per il semplice fatto che il tenore di vita goduto durante il matrimonio non è l’unico parametro di riferimento ai fini della statuizione sull’assegno divorzile. L’art. 5 comma 6 indica una serie di elementi che il giudice deve prendere in considerazione, quali la condizione e il reddito dei coniugi, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, la durata del matrimonio e le ragioni della decisione.
Infatti, secondo la Cassazione, che è giudice della nomofilachia (uniformità d’interpretazione delle leggi) e che contribuisce principalmente a formare il diritto vivente, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio rileva, per determinare in astratto il tetto massimo della misura dell’assegno, ma in concreto quel parametro deve essere successivamente bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati nello stesso art. 5.
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, infatti, tutti i criteri “agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto” e possono anche ad azzerarla (Cass. Civ. n. 2546/2014, Cass. Civ. n. 24252/2013 e Cass. Civ. n. 23797/2013).
In particolare, nella citata sentenza del 5 febbraio 2014, la Cassazione ha precisato che l’accertamento del diritto all’assegno di divorzio si articola in due fasi.
In un primo momento il giudice verifica l’esistenza del diritto all’assegno in astratto, con riferimento all’inadeguatezza dei mezzi o all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ponendoli in raffronto con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio, per poi determinare il quantum delle somme per superare l’inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell’assegno.
Nella seconda fase, il giudice deve procedere alla determinazione in concreto dell’assegno in base alla valutazione equilibrata e bilaterale dei criteri indicati nell’art. 5, che possono contenere e diminuire la somma considerata in astratto, e in ipotesi estreme anche azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio sia incompatibile con gli elementi di quantificazione (Cass. Civ. n. 15611/2007 e Cass. Civ. n. 18241/2006).
In ragione di questa solida interpretazione giurisprudenziale, tutte le censure d’incostituzionalità non hanno fondamento.
Fonte: Altalex.