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Il registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento.
Il Ministero della Giustizia con il decreto 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015, ha dettato il regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Nella specie, la determinazione dei requisisti richiesti dal Ministero per la costituzione degli Organismi di composizione della Crisi era prevista all’art. 15 della Legge n. 3/12, in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore. (*)
La legge n. 3/12, in breve, si presenta come un valido strumento riservato al soggetto non fallibile, cioè al consumatore indebitato, consentendogli con l’omologazione da parte del Tribunale l’esdebitazione, ed in itinere, la sospensione, ovvero, l’inefficacia delle azioni esecutive in suo danno.
Il pignoramento e la vendita dell’immobile del debitore non osta all’omologazione della Proposta del Piano del Consumatore.
Nel caso di specie, il debitore ha proposto ricorso al Tribunale di Busto Arsizio chiedendo l’omologa e la conseguente esdebitazione.
Il Tribunale di Busto Arsizio, riconosciuta la propria competenza, esaminata la documentazione prodotta e la relazione predisposta dal Professionista incaricato ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’ammissibilità della procedura dettati dall’art. 6, comma 2, ed ha riconosciuto soddisfatti i requisisti sulla fattibilità previsti dagli art. 7, 8 e 9, siccome dettati dall’art. 12 bis, comma 1 della stessa L. n.3/12.
Con la legge n. 3 del 27 gennaio 2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2012, n. 24 e recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, per la prima volta, è stato introdotta nel nostro ordinamento una procedura di esdebitazione riservata a coloro i quali non sono ammessi alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare.
La disciplina normativa dettata dall’evidente stato di crisi economica e finanziaria, offre ai destinatari la possibilità della cancellazione dei debiti, consentendogli di ricominciare l’attività senza l’onta dell’insolvenza, riconquistando un ruolo attivo nell’economia attraverso la loro esdebitazione, un vero e proprio c.d. fresh start.