Il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex art. 216 ss. della l.fall. non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, non solo quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell’impresa, ma anche quanto ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste dall’art. 1 l. fall. per la fallibilità dell’imprenditore. Le modifiche apportate all’art. 1 l. fall., prima dal d.lg. 9 gennaio 2006 n. 5 e poi dal d.lg. 12 settembre 2007 n. 169 non esercitano pertanto influenza, ai sensi dell’art 2 c.p., sui procedimenti penali in corso.
Cass. Pen. 19601 del 2008
0
Share.