Cass. Sez. Unite Civ. Sent. n 26730 del 19 dic 2008

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Avverso il provvedimento, adottato dal tribunale fallimentare prima della chiusura della procedura, di liquidazione del compenso finale al cessato curatore ai sensi dell'art. 39 l. fall. (nel testo previgente al d.lg. n. 5 del 2006), è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, che va proposto secondo la disciplina generale di cui al penultimo comma dell'art. 111 cost.; ne consegue che il termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. – decorrente dalla data della comunicazione del provvedimento d'ufficio all'interessato – non subisce alcuna riduzione della metà, non applicandosi una regola che, nella materia concorsuale, è dettata dal legislatore solo con riguardo a specifici atti della procedura.

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