Con sentenza n. 17180 del 29 luglio 2014, la Cassazione ha confermato la piena legittimità, da parte degli istituti previdenziali ed assistenziali, di richiedere i contributi relativamente al periodo che intercorre tra la data di recesso del rapporto di lavoro ed il reintegro ordinato ex articolo 18, legge n. 300/1970 .
Ciò in quanto la mancanza di prestazioni lavorative non presuppone l’automatico venir meno del rapporto di lavoro e con esso i relativi adempimenti contributivi.
Fonte : dottrinalavoro.it