Il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia nelle aree depresse, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, ha introdotto una serie di misure volte a potenziare l'attivita' di riscossione dei tributi. In tale contesto assume particolare rilevanza la disposizione normativa di cui all'art. 3, comma 3, secondo la quale: "L'Agenzia delle entrate, dopo l'inizio dell'esecuzione coattiva, puo' procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici il cui gettito e' di esclusiva spettanza dello Stato in caso di accertata maggiore economicita' e proficuita' rispetto alle attivita' di riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva emerga l'insolvenza del debitore o questi e' assoggettato a procedure concorsuali. Alla transazione si procede con atto approvato dal direttore dell'Agenzia, su conforme parere obbligatorio della Commissione Consultiva per la riscossione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, acquisiti altresi' gli altri pareri obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. I pareri si intendono rilasciati con esito favorevole decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, se non pronunciati espressamente nel termine predetto. La transazione puo' comportare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 19, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602". Al riguardo, con la presente circolare si intendono fornire alcune prime precisazioni di natura interpretativa sui principali aspetti della norma, nonché alcune necessarie indicazioni di carattere operativo con particolare riferimento alle richieste di transazione formulate da debitori non assoggettati a procedure concorsuali alle quali gli Uffici dovranno conformarsi al fine di assicurare l'uniformita' delle procedure per l'acquisizione e l'inoltro delle istanze provenienti dai contribuenti nonché di evitare che – in mancanza di un esame preliminare – l'inoltro indiscriminato alla competente struttura centrale dell'Agenzia, determini ritardi nell'istruttoria delle proposte per le quali sussistano quantomeno i presupposti di legge.
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