PARERE N. 21 del 21 settembre 2005
MASSIMA
Una scissione parziale proporzionale che determini il trasferimento del patrimonio immobiliare della società scissa ad una costituenda società beneficiaria, con continuazione da parte della società scissa dell’attività d’impresa non immobiliare già in atto, e che non sia preordinata alla sottrazione degli immobili ad una gestione imprenditoriale in forma societaria, né al trasferimento a terzi delle partecipazioni sociali nella società beneficiaria, né alla liquidazione di queste o al compimento di altri atti o negozi che possano concretizzare, complessivamente, un disegno elusivo, appare sorretta da valide ragioni economiche e non rivolta all’aggiramento di norme tributarie, giacché consente, da un lato, di separare dall’attività commerciale in senso stretto della società scissa l’attività immobiliare, concentrando quest’ultima in capo ad un nuovo soggetto societario, che può esercitarla secondo logiche imprenditoriali distinte ed appropriate al settore immobiliare, e, dall’altro, di favorire l’ingresso di nuovi soci nella società scissa.