Ristrutturazione aziendale: sì a mansioni differenti per il lavoratore

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Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 22.05.2014 n° 11395 (Manuela Rinaldi)

E’ lecita e consentita l’adibizione del prestatore di lavoro ad una mansione differente – anche inferiore – nel caso di ristrutturazione aziendale.

Così hanno precisato, interpretando estensivamente l’articolo 2103 c.c., i giudici della Corte di Cassazione con la decisione 22 maggio 2014 n. 11395, ove sono intervenuti, appunto, sulla questione del mutamento di mansioni di un lavoratore subordinato nella ipotesi di interventi di ristrutturazione aziendale.

Appare opportuno precisare che per mansioni si intendono quei compiti attribuiti al prestatore di lavoro che identificano il livello professionale dello stesso, stabiliti nel contratto di lavoro, ovvero il c.d. principio di contrattualità delle mansioni.

Norma di riferimento in tale ambito è l’articolo 2103 c.c. ove si dispone che il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.

La menzionata norma riconosce, in capo al datore di lavoro, il potere organizzativo consistente nella modifica delle mansioni assegnate, come da contratto, al lavoratore, nonchè nel cambiamento del luogo della prestazione: c.d. ius variandi, individuando anche i limiti all’esercizio a tutela del lavoratore.

Secondo quanto precisato nella sentenza n. 11395/2014 la disposizione di cui all’articolo 2103 c.c., concernente la disciplina delle mansioni e divieto di declassamento, deve essere interpretata alla stregua del bilanciamento del diritto del datore al perseguimento di una organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del prestatore di lavoro al mantenimento del proprio posto di lavoro.

Con la conseguenza che, in ipotesi di sopravvenute nonché legittime scelte imprenditoriali comportanti anche interventi di ristrutturazione aziendale, l’adibizione del prestatore a mansioni differenti, al limite anche inferiori, a quelle precedentemente svolte senza la modifica del livello retributivo, non si può porre in contrasto con quanto dettato nella norma sopra menzionata.

Fonte : ALTALEX

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