Il decreto ingiuntivo ai morosi è lecito ma servono prove
Se il condominio è privo di personalità giuridica, il decreto ingiuntivo potrà anche essere notificato al solo amministratore quale rappresentante dell’ente di gestione, ma è perfettamente legittimo, afferma il Tribunale di Salerno, che lo stesso decreto venga immediatamente notificato pro quota ai singoli condòmini morosi.
La vicenda nasce dall’opposizione che alcuni condòmini propongono al decreto ingiuntivo con il quale vengono condannati dal Tribunale di Salerno, su richiesta dell’impresa che aveva provveduto al rifacimento della facciata condominiale, a pagare pro quota i lavori. Gli opponenti eccepiscono anzitutto la loro mancanza di legittimazione passiva, essendo a loro dire legittimato a ricevere il decreto il solo condominio (e non i singoli condòmini) che aveva ordinato i lavori. E ricordano che in base al contratto sottoscritto fra condominio e impresa loro dovrebbero partecipare alle sole spese relative alle parti comuni, sicché nessun importo da loro (personalmente) sarebbe dovuto.
Nel decidere, e nel respingere l’eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dai condòmini, il Tribunale salernitano si riferiva anzitutto, alla decisione 8/4/2008 n. 9148 resa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, che in sostanza aveva (per quanto riguarda le obbligazioni contrattuali del condominio e in particolare i debiti che ne derivano a carico dello stesso) introdotto il criterio della parziarietà a discapito di quello sino ad allora imperante della solidarietà.
In applicazione di tale indirizzo giurisprudenziale, rileva pertanto il Tribunale come «il contratto stipulato dall’amministratore rappresentante in nome e nell’interesse dei condòmini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati», e che, altresì, l’amministratore vincola i singoli in ragione delle quote.
Il Tribunale conclude pertanto per la perfetta legittimità di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti (per le rispettive quote) dei singoli condòmini, e respinge l’eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta a tal riguardo dai condòmini.
Inoltre, una volta notificato il decreto ai condòmini personalmente, il creditore non potrà esimersi, come prevede la legge, di agire dapprima nei confronti dei condòmini morosi.
Due considerazioni finali:
il Tribunale ha comunque revocato il decreto e accolto l’opposizione, poiché per ottenere un’ingiunzione si deve necessariamente fornire piena prova del credito: prova che non può consistere secondo il giudice nella dichiarazione dell’amministratore relativa alla morosità degli opponenti ma si deve dimostrare esattamente a quanto ammontano le rispettive quote in base ai relativi millesimi;
nel contratto sottoscritto tra condominio e impresa, era stata prevista una clausola in base alla quale «ogni condomino sarà responsabile esclusivamente della propria quota e quindi sono da escludersi responsabilità derivanti da morosità altrui». Il che certamente, per quanto appunto ormai prevalga il criterio della parziarietà rispetto ai debiti condominiali, significa per i condòmini la certezza di non poter essere chiamati a rispondere dei debiti altrui.
Fonte: Ilsole24ore – Enrico Morello
Per info e assistenza Studio Giuliano e Di Gravio