Disegnato un sistema sanzionatorio antiriciclaggio basato su misure effettive, proporzionate e dissuasive. Istituito il Comitato di sicurezza finanziaria presso il MEF e il Registro dei titolari effettivi.
Nuovo sistema di controllo per i money transfer, disciplina ad hoc per il monitoraggio dei compro oro.
Il 23 febbraio 2017 il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi che dettano disposizioni in materia di antiriciclaggio e disciplinano l’attività dei “compro oro”.
1.Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e che abroga la direttiva 2005/60/CE e la direttiva 2006/70/CE.
Il decreto recepisce la direttiva UE 2015/849, che ha introdotto disposizioni volte ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo.
I destinatari della normativa antiriciclaggio sono persone fisiche e giuridiche che operano in campo finanziario o che hanno disponibilità di denaro, i quali sono tenuti a determinati obblighi informativi nei confronti dell’unità di informazione finanziaria (UIF) che effettua l’analisi delle operazioni sospette e smista i dati agli altri soggetti, deputati al controllo dei flussi finanziari per finalità di terrorismo e antimafia come la Direzione investiva antimafia (DIA), il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, il Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze.
Quest’ultimo soggetto, di nuova istituzione è qualificato come l’organismo responsabile dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Viene inoltre istituito il Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust, allo scopo di accrescere la trasparenza e di fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
È prevista altresì l’istituzione di un registro centrale dei trust produttivi di effetti fiscali, in cui saranno custodite le informazioni sulla titolarità effettiva del trust.
Inoltre, il provvedimento razionalizza il complesso degli adempimenti posti a carico degli attori del sistema, eliminando formalità e tecnicismi in ordine alle modalità di conservazione dei dati e dei documenti, ritenuti eccessivi rispetto alle esigenze di uniforme ed omogenea applicazione del diritto comunitario e, come tali, potenzialmente anticompetitivi.
Le nuove disposizioni garantiscono anche un adeguato sistema di controllo degli operatori contrattualizzati dalle società di “money transfer”, attività di rimessa di denaro all’estero che presentano un elevato rischio di infiltrazione criminale.
Coerentemente a quanto prescritto dalla direttiva, viene disegnato un sistema sanzionatorio basato su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
2.Disposizioni per l’esercizio dell’attività di “compro oro” in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge n.170 del 2016.
Il decreto introduce una disciplina ad hoc che consente di monitorare il settore dei “compro oro” e di censirne stabilmente il numero e la tipologia. La finalità è quella di contrastare sempre più efficacemente le attività criminali e i rischi di riciclaggio riconducibili alle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi non praticate da operatori professionali. I principali interventi sono:
l’istituzione di un registro degli operatori compro oro professionali per i quali il possesso della licenza di pubblica sicurezza costituisce requisito indispensabile;
l’obbligo per gli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, di iscrizione nel suddetto registro per lo svolgimento dell’attività;
la previsione di specifici obblighi di identificazione del cliente e di descrizione, anche mediante documentazione fotografica, dell’oggetto prezioso scambiato;
la piena tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell’oro. I compro oro sono obbligati a dotarsi di un conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie eseguite in occasione di tali operazioni;
la previsione di apposite sanzioni, con particolare riferimento all’esercizio abusivo dell’attività (ad esempio in caso di mancata iscrizione nel suddetto registro).
Fonte: http://www.compliancenet.it/
Atto del Governo: 389 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (389)*
Relazione illustrativa, relazione tecnica, ATN e AIR
per info e assistenza: Studio Giuliano e Di Gravio