CONTI CORRENTI ESTERI. NIENTE RIQUADRO RW SE INFERIORI AD EURO 10.000,00

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CONTI CORRENTI ESTERI. NIENTE RIQUADRO RW SE INFERIORI AD EURO 10.000,00

Il pagamento dell’IVAFE, non è dovuto nella misura fissa di 34,20 euro, qualora i conti correnti e i libretti di risparmio esteri, detenuti da un contribuente fiscalmente residente in Italia, hanno avuto una giacenza media annuale inferiore a 5.000 euro (considerando la giacenza media complessiva in caso di più conti e/o libretti presso il medesimo intermediario).

Dunque, qualora nel periodo d’imposta 2014 la giacenza media del c/c estero resterà inferiore a 5.000,00 euro non sarà dovuta l’IVAFE.

Si ricorda tuttavia che a partire dal 2014 la compilazione del quadro RW è necessaria sia per assolvere gli adempimenti sulle patrimoniali estere, compresa l’IVAFE, sia per assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale.

In merito a tale ultimo aspetto, si evidenzia che gli obblighi di monitoraggio fiscale vengono meno qualora il valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia stato superiore a 10.000 euro

Più in dettaglio, la Legge Europea 2013 (L. 97/2013) ha radicalmente riformato gli obblighi di monitoraggio fiscale. Con le novità introdotte dalla L. 97/2013 (Legge Europea del 2013) non era più previsto un limite di importo al di sopra del quale vigeva l’obbligo di indicazione in dichiarazione degli investimenti all’estero ovvero delle attività estere di natura finanziaria: dunque tali investimenti e attività dovevano essere sempre dichiarati anche se di importo inferiore a 10.000 euro.

Prima delle modifiche operate dalla Legge Europea 2013, la previgente normativa, (co. 5, l’art. 4, D.L. 167/1990), prevedeva l’esenzione dall’obbligo di compilazione del quadro RW per gli investimenti e le attività estere con valore inferiore a 10.000 euro.

L’art. 4 – bis, D.L. 4/2014, come modificato dalla L. 50/2014, ha introdotto un nuovo periodo all’art. 4, co. 3, D.L. 167/1990 in base al quale “gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 10.000 euro”.

La nuova previsione normativa, introduce una soglia di 10.000, al di sotto della quale non sussiste l’obbligo di compilazione del quadro RW, per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 Aprile 2014 sono state aggiornate le istruzioni, tra l’altro, per la compilazione del quadro RW in Unico 2014, periodo d’imposta 2013.

Intrecciando il nuovo esonero per la compilazione del quadro RW e l’esonero per il pagamento dell’IVAFE, sembrerebbe non necessaria la compilazione del quadro RW nel caso di conti correnti e libretti di risparmio esteri per i quali si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • il valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non è superiore a 10.000 euro;
  • la giacenza media annuale è inferiore a 5.000 euro (considerando la giacenza media complessiva in caso di più conti e/o libretti presso il medesimo intermediario).

CENNI SU IVIE E IVAFE

A partire da quest’anno, il quadro RW va utilizzato anche per calcolare l’importo di IVIE e IVAFE dovuto dai soggetti residenti in Italia che detengono attività estere.

Si riportano di seguito alcuni cenni sulle due imposte (per informazioni dettagliate in materia si rimanda alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E/2012).

L’IVIE (istituita dall’art. 19, commi da 13 a 17, del D.L. n. 201/2011) è l’imposta dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono beni immobili all’estero in proprietà, altro diritto reale o locazione finanziaria.

Si calcola applicando l’aliquota dello 0,76% al valore dell’immobile (determinato come visto precedentemente) e va rapportata ai mesi e alla quota di possesso.

Nel caso di immobile adibito ad abitazione principale l’aliquota scende allo 0,4% ed è possibile detrarre dall’imposta, fino a concorrenza del suo ammontare:

a)      200 euro (rapportati al periodo dell’anno in cui l’immobile è stato adibito ad abitazione principale);

b)      50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’immobile, fino a un massimo di 400 euro.

L’IVAFE (istituita dall’art. 19, commi da 18 a 22, del D.L. n. 201/2011) è l’imposta dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie all’estero.

Si calcola applicando l’aliquota dell’1,5 per mille (2 per mille dal 2014) al valore delle attività finanziarie, ad eccezione di conti correnti e libretti di risparmio, per i quali l’IVAFE è dovuta in misura fissa pari a 34,20 euro e soltanto se il  valore medio annuo di giacenza è superiore a 5.000 euro.

L’imposta dovuta va rapportata ai giorni e alla quota di possesso.

All’IVIE e l’IVAFE così calcolate si deve poi detrarre (fino a concorrenza del loro ammontare) un  credito di imposta pari alle eventuali imposte patrimoniali versate (relativamente all’anno di riferimento) nello Stato estero in cui sono situati gli immobili o sono detenute le attività finanziarie.

provvedimento_4_aprile_2014

Alessandro Badii, Studio Giuliano e Di Gravio

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