Contributi previdenziali sospensione anche per gli atti di accertamento
Riepilogo dei contributi sospesi e nuove scadenze. L’inps precisa che la sospensione riguarda anche la quota a carico dei lavoratori già trattenuta e gli atti di accertamento
Nella sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 rientrano anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori. L’Istituto chiarisce così le istruzioni fornite in precedenza con la circolare del 12 marzo 2020, n. 37. Sul tema è stata emanata un ulteriore messaggio n. 1373 del 25 marzo 2020.
La circolare, in linea con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 precisava che la quota a carico dei lavoratori, se trattenuta in busta paga dai datori di lavoro, doveva essere versata entro le scadenze legali e non era soggetta alla sospensione prevista dal decreto-legge 9/2020.
Tuttavia, l’aggravamento della situazione ha portato all’emanazione di un ulteriore decreto, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che intende favorire la posizione dei creditori di imposta, per cui il Ministero ha corretto la precedente approvazione sulla circolare e ritiene che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprenda anche la quota a carico dei lavoratori dipendenti.
Resta fermo l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino a un massimo di cinque rate mensili dello stesso importo, senza applicazione di sanzioni e interessi a partire dal 1 giugno 2020, salvo ulteriori diverse disposizioni di legge.
Nel nuovo messaggio di ieri l’istituto specifica che il favore della nuova indicazione ministeriale nei confronti dei datori di lavoro porta a ritenere sospeso anche il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento di violazione in mteria di ritenute previdenziali e assistenziali (ex articolo 2, comma 1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 46), notificati prima dell’inizio dell’emergenza se ricadenti nel periodo di emergenza In questo caso, alla cessazione del periodo di sospensione, riprenderà a decorrere il termine di tre mesi assegnato con l’atto di accertamento già notificato.
Va osservato peraltro che la circolare , sulla base del decreto legge 9 2020 si riferiva a una precisa zona geografica e ad un settore produttivo specifico (turistico-alberghiero) mentre i successivi provvedimenti di legge DL 18 2020 hanno ampliato le agevolazioni a lavoratori e imprese in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale , ma a tale provvedimento non ha fatto seguito uno specifico documento di prassi da parte dell’Istituto . Fa fede comunque la specificazione contenuta nella circolare 37 : “Con la presente circolare si forniscono le istruzioni relative alle misure previste dal suddetto decreto-legge. A tal fine si evidenzia che tali istruzioni saranno attualizzate alla luce delle nuove ulteriori norme emanate dal Governo, in relazione all’emergenza epidemiologica COVID-2019”.
Si ricorda che destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
- i datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.
I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza nell’arco temporale dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, compresi i versamenti in forma rateale
La sospensione prevista dal citato decreto-legge riguarda anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens.
Per i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata sono sospesi gli adempimenti e i versamenti dei contributi dovuti relativi a:
- compensi erogati nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020: risulta sospeso l’invio dei flussi Uniemens;
- compensi erogati nei mesi di febbraio e marzo 2020: risulta sospeso sia l’invio dei flussi Uniemens che il versamento della contribuzione dovuta.
La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020. Entro la stessa decorrenza dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi.
In proposito INPS ha annunciato nuove istruzioni.
Fonte: Fisco e Tasse