Una direttiva Mef, prima, la Stabilità 2014, dopo, hanno confermato che, anche in caso di ricorso cumulativo, il pagamento va fatto in base ai valori dei singoli avvisi.
L’articolo 14 del Dpr 115/2002, che impone il pagamento del contributo unificato, ha natura tributaria ed è sottratto al potere dispositivo delle parti, motivo per cui il tributo risulta dovuto per ogni singolo atto impugnato anche se con un unico ricorso cumulativo.
È quanto si desume dalla sentenza 1634/2014 della Commissione tributaria provinciale di Foggia.
Il fatto
La controversia in esame nasce dall’impugnazione di un avviso di pagamento emesso dalla segreteria della Ctp, con cui è stato intimato il pagamento, a titolo di contributo unificato, di un importo superiore al versato in occasione della proposizione di un unico ricorso avverso sette avvisi di accertamento.
Considerato il quadro normativo in materia, precedente all’entrata in vigore della legge di stabilità 2014, l’importo del contributo unificato va determinato con riferimento al “valore della controversia” (articolo 12, comma 5, Dlgs 546/1992) e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso (articolo 14, comma 3-bis, Dpr 115/2002).
Ciò premesso, i giudici di merito sono stati investiti della questione inerente la determinazione del contributo nell’ipotesi di ricorso cumulativo proposto avverso una pluralità di atti.
La tesi del ricorrente
La parte ricorrente, per quantificare il “valore della controversia”, in forza del rinvio di cui all’articolo 1 del Dlgs 546/9192, ha invocato l’applicazione delle norme processuali dettate dal codice di procedura civile.
Nel caso in esame, dunque, troverebbe applicazione l’articolo 10 cpc, in base al quale, nell’ipotesi di pluralità di domande proposte nello stesso processo, contro la medesima persona, il valore della causa è dato dalla somma delle domande proposte.
Similmente nel processo tributario, il contributo andrebbe parametrato alla somma dei valori degli atti impugnati e non al valore dei singoli atti separatamente considerati.
La tesi dell’ufficio
Di contrario avviso l’ufficio, per cui, nel caso concreto, non trovando applicazione il rinvio alle norme del codice di procedura civile, il contributo andrebbe corrisposto per ciascun atto impugnato, secondo i rispettivi valori.
La direttiva n. 2/2012 del ministero dell’Economia e delle Finanze ha, infatti, chiarito che nel processo tributario “in caso di un unico ricorso contro più atti … il contributo unificato deve essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori”.
Detta linea difensiva troverebbe il suo avallo normativo nella disposizione di cui all’articolo 1, comma 598, della legge di stabilità del 2014, di carattere interpretativo e chiarificatore, che, espressamente, impone il pagamento del contributo per ogni atto impugnato.
La pronuncia della Ctp
I giudici di merito hanno, in primo luogo, attestato la natura tributaria dell’articolo 14 del Dpr 115/2002, come tale intesa all’imposizione di un tributo e pertanto sottratta al potere dispositivo delle parti.
Da ciò deriva “l’immutabilità del criterio di determinazione dell’importo che, anche nel caso in cui il contribuente scelga (come in sua facoltà) di impugnare più atti con unico ricorso, va modulato secondo i parametri fissati dalla legge, sopra richiamati, che tengono conto dell’importo del tributo relativo ad ogni atto”.
In tale prospettiva, risulta non pertinente il rinvio alle richiamate norme processuali civili che disciplinano i criteri per determinare la competenza del giudice, in base al valore della controversia e stabiliscono che, in caso di più domande, si abbia riguardo al valore complessivo.
È evidente, infatti, la natura sostanziale e non processuale delle norme tributarie applicabili al caso che disciplinano l’imposizione di un tributo, “il cui importo è “per definizione” predeterminato per legge e non è modificabile per iniziativa del contribuente che opti per la proposizione di un unico ricorso contro una pluralità di avvisi”.
L’accoglimento dell’opposto assunto, invero, comporterebbe una disparità di trattamento tra il contribuente che sceglie di proporre un ricorso cumulativo e il contribuente che opta per la proposizione di un ricorso per ciascun atto impugnato.
Sulla base di queste argomentazioni, la Ctp ha concluso “che anche precedentemente all’entrata in vigore della legge di stabilità del 2014, l’interpretazione della normativa allora vigente prevedesse l’imposizione del contributo in ragione del valore di ciascun atto impugnato (vale a dire, ex art. 12 comma 5 citato, secondo l’importo della pretesa erariale), essendo a tal fine irrilevante la scelta del contribuente di presentare ricorso cumulativo avverso una pluralità di atti impositivi”.
Ne è conseguito il rigetto del ricorso.
Fonte : FISCOOGGI.IT