Corte cost. sent. n. 181 del 2008

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È dichiarata l’illegittimità costituzionale dell'art. 143 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nel testo introdotto a seguito dell’entrata in vigore del d.lg. 9 gennaio 2006 n. 5, limitatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede la notificazione a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli art. 137 ss. del codice di procedura civile, ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonché del decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio.

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