Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli art. 117 comma 1 e 3 cost., gli art. 50 e 142 r.d. n. 267 del 1942, nel testo anteriore all’entrata in vigore del d.lg. n. 5 del 2006 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’art. 1 comma 5 l. n. 80 del 2005), laddove stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale. Tali disposizioni, infatti, assumono carattere genericamente sanzionatorio, prescindendo dal concreto apprezzamento delle specifiche condizioni soggettive e, quindi, dalla necessaria applicazione discrezionale delle relative misure; inoltre, risultano lesive dei diritti della persona, perché incidenti sulla possibilità di sviluppare le relazioni col mondo esteriore e foriere, quindi, di un’ingerenza non necessaria in una società democratica, in contrasto con quanto previsto dall’art. 8 Cedu.