Costa meno regolarizzare i debiti Inps

0

Regolarizzare i debiti contributivi costa sempre meno dopo la decisione assunta dalla Bce a seguito al perdurare della crisi finanziaria. Il nuovo valore del tasso d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema (ex Tasso ufficiale di riferimento) passato, dallo 0,15% allo 0,05%, ha efficacia diretta a decorrere da 10 settembre. La normativa che disciplina la materia, l’art. 14 della legge n. 448/1998 (il collegato alla Finanziaria 1999), indica quale tasso base il Tur (Tasso ufficiale di riferimento, ex Tus), favorendo così, attraverso una minore incidenza degli oneri accessori, la regolamentazione spontanea dei debiti. A partire dal 10 settembre quindi gli interessi di dilazione da applicare alle rateazioni devono essere calcolati sulla base del nuovo tasso del 6,05% (Tur maggiorato di sei punti, come previsto dall’art. 3, comma 4, della n. 402/1996). Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi (come in presenza di richiesta per ferie collettive dell’azienda), a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2014 si applica l’aliquota del 6,05%.
La nuova misura del tasso degli interessi di dilazione comporta anche un adeguamento, con decorrenza 10 settembre, dell’aliquota di calcolo delle somme aggiuntive:
– per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, la sanzione è pari al Tur (0,05%) maggiorato di 5,5 punti e, quindi, al 5,55% annuo (art. 116, comma 8 lettere a) e b) secondo periodo, della legge 388/2000);
– per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’ente, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza, oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo (art. 116, comma 8 lettera b), della legge 388/2000) nel limite del 60%;
– per le inadempienze dovute a incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi (art. 116, comma 10, della legge n. 388/2000) e a condizione che il pagamento avvenga nei termini fissati dall’ente impositore, è pari al Tur maggiorato di 5,5 punti e quindi al 5,55% annuo;
– per le procedure concorsuali, occorre fare riferimento nella misura del Tur oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (0,05%). A tale riguardo è bene ricordare che l’importo della sanzione ridotta non può comunque essere inferiore al limite fissato per gli interessi legali (1%).

Fonte : ITALIAOGGI.IT

Share.

About Author

I commenti sono chiusi