Crisi da sovraindebitamento una guida per la gestione dei rapporti di lavoro

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Crisi da sovraindebitamento una guida per la gestione dei rapporti di lavoro

“La gestione dei rapporti di lavoro nell’ambito dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento” è il documento pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti che disamina gli aspetti maggiormente significativi dei procedimenti descritti dalla legge n. 3/2012, e pone particolare attenzione alla crisi dei debitori non fallibili che rivestano, al contempo, la qualifica di datori di lavoro, al fine di individuare quali siano gli strumenti, agli stessi accessibili, per gestire i rapporti di lavoro dipendente e le eventuali eccedenze di personale.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti con un comunicato stampa del 28 febbraio 2018, informa che ha pubblicato un documento dal titolo “La gestione dei rapporti di lavoro nell’ambito dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento”.
La crisi di solvibilità dell’impresa in stato di sovraindebitamento, coinvolge naturalmente anche l’aspetto occupazionale dell’impresa provocando una crisi di occupazione, pertanto l’operatore del diritto dovrebbe ricercare soluzioni in grado di contemperare l’interesse al posto di lavoro con quello all’esercizio di impresa.
Lo studio, dopo una disamina degli aspetti maggiormente significativi dei procedimenti descritti dalla legge n. 3/2012, ha posto particolare attenzione sulla crisi dei debitori non fallibili che rivestano, al contempo, la qualifica di datori di lavoro, al fine di individuare quali siano gli strumenti, agli stessi accessibili, per gestire i rapporti di lavoro dipendente e le eventuali eccedenze di personale.
Lo studio conclude evidenziando che la gestione del lavoro nella crisi d’impresa sovraindebitata dovrà avvenire attraverso il ricorso agli strumenti giuridici a disposizione: lo status di impresa sovraindebitata ai sensi della legge n. 3/2012 dovrebbe quanto meno agevolare l’accesso al sistema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto o, qualora la continuità dell’impresa fosse comunque impedita, quale presupposto per la gestione dell’eccedenze del personale.
FONTE: IPSOA
Studio Giuliano e Di Gravio
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