Dalla rateizzazione del debito niente stop a sequestro e confisca
Il generico “impegno” a versare all’erario le imposte arretrate non basta a neutralizzare la confisca né il sequestro sui beni del contribuente.
La Corte di cassazione – Terza sezione penale, sentenza 5728/16 di ieri – interviene con una decisione interpretativa sulla nuova confisca penal/tributaria (articolo 12 -bis del Dlgs 74/2000, in vigore dal 22 ottobre scorso), mette i paletti al “decreto sanzioni” del 2015.
Per avere gli effetti di rimozione del vincolo ablativo, l’ “impegno” di cui parla la norma deve essere assunto in maniera “formale”, non bastando una “mera esternazione unilaterale del proposito di adempiere al pagamento, svincolata da ogni scadenza e da ogni obbligo formale nei confronti della controparte”.
Il caso arrivato alla Corte riguardava la vicenda di un’azienda a cui era contestato un omesso versamento di ritenute per 410 mila euro, coperto dalla procura con un sequestro a fini di confisca per una cifra equivalente.
Il debitore erariale aveva però nel frattempo concordato un programma di pagamento rateale con l’agenzia delle Entrate, già eseguito per l’importo di 47mila euro.
Il ricorso in Cassazione era finalizzato da un lato alla riduzione equivalente del perimetro del sequestro, peraltro già adottata nelle more dal Riesame, ma soprattutto all’affermazione del principio secondo cui la rateizzazione comporterebbe una novazione oggettiva del rapporto, con l’effetto di neutralizzare fin dall’origine gli effetti della confisca.
Per la terza sezione della Corte di Cassazione, invece, che riprende un lungo filone giurisprudenziale (tra gli altri si veda Cass. n. 32598/14), l’ammissione al piano rateale è rilevante solo ai fini civilistici e tributari ma “non può certo comportare che le omissioni obiettivamente poste in essere dall’imputato vengano ad essere private di rilevanza penale”.
Chiarita la sopravvivenza del sequestro/confisca alla rateizzazione, resta da superare lo scoglio del nuovo articolo 12-bis della legge penal/tributaria, secondo cui “la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro”. Scartata un’accezione atecnica dell’ “impegno”, che avrebbe per effetto l’inefficacia di tutto l’impianto a garanzia dell’obbligazione tributaria, per la Corte di Cassazione il contribuente deve senz’altro formalizzare l’accordo con l’Agenzia per il rientro del debito e la rateizzazione è senz’altro una forma tipica.
Tuttavia anche in questo nuovo scenario, che a tenore della nuova legge non fa più operare la confisca, resta pienamente efficace il sequestro sui beni del contribuente. La confisca, spiega la Terza, non sarà più efficace per la parte coperta (cioè già corrisposta) dal debitore, salvo per essere «disposta» se l’impegno non viene portato a termine. La funzione del sequestro, pertanto, è quella di mantenere una garanzia fino all’assolvimento integrale dell’obbligazione.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Studio Giuliano e Di Gravio