DECRETO CURA ITALIA MISURE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID 19

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Con il decreto-legge n. 18/2020, cosiddetto “Cura Italia”, il Governo ha messo in campo risorse per 25 miliardi di euro a sostegno di lavoratori, famiglie, imprese e liberi professionisti.

Vediamo nel dettaglio le varie misure economiche.

Misure a sostegno delle famiglie ed imprese.

Nell’ambito degli interventi a sostegno di famiglie e imprese, è stato previsto un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti che nel mese di marzo hanno continuato a svolgere la propria attività lavorativa presso la propria sede di lavoro.

È bene specificare che i lavoratori dipendenti che abbiano utilizzato lo smart working non potranno vedersi riconosciuto questo bonus.

La norma intende premiare i lavoratori che rientrano in quelle attività che non possono fermarsi e/o non possono svolgersi adottando le modalità del lavoro agile.

Ammortizzatori sociali.

Il decreto estende la Cassa integrazione in deroga all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti (o quasi) i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono chiedere la CIG in deroga per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene concessa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria. Previste inoltre norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.

Il decreto legge Cura Italia (art. 19) prevede che:

  • i datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”
  • non è necessario stipulare l’accordo sindacale ordinariamente previsto;
  • si è esonerati dall’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale ex art. 14 del D.Lgs. 148/2015 ferma restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta;
  • si è dispensati anche dal rispetto dei limiti temporali normalmente previsti per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale (entro 15 giorni dall’inizio della sospensione) o per quella di assegno ordinario (non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa) (artt. 15, c. 2, e 30, c. 2, del medesimo D.Lgs. 148/2015).

La richiesta di CIGO o di assegno ordinario può essere fatta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane e, comunque, entro il mese di agosto 2020.

I lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione, alla data del 23 febbraio 2020. La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario sono esclusi dal conteggio ai fini delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, commi 1 (24 mesi in un quinquennio mobile) e 2 (30 mesi in un quinquennio mobile), e dei limiti previsti dagli articoli 12 (52 settimane in un biennio mobile), 29 commi 3, 30, comma 1 (non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore alle durate massime di cui agli articoli 12 e 22), e 39 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Inoltre sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

Tale possibilità è estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria.

Congedi parentali.

Sono previste misure straordinarie per i genitori con figli sotto i 12 anni, infatti, per loro ci saranno i congedi “speciali”, validi dal 5 marzo per tutti i dipendenti.

L’indennità sarà di massimo 15 giorni da utilizzare per uno dei due genitori non contemporaneamente, e sarà pari al 50% della retribuzione. Il limite di età decade in caso di figli disabili.

La norma dispone che ai titolari di redditi di lavoro dipendente, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

La disposizione precisa, inoltre, che detto importo non concorre alla formazione del reddito.

Per incassare il suddetto importo, i lavoratori dipendenti non dovranno aver cura di presentare alcuna istanza o richiesta particolare, in quanto la predetta somma di 100 euro è riconosciuta direttamente ed in modo automatico da parte del proprio datore di lavoro.

È stabilito, infatti, che “I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno”. I datori di lavoro, dunque, corrisponderanno il premio in oggetto direttamente nella busta paga di aprile.

Bonus baby-sitter

In alternativa ai congedi parentali retribuiti, di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 23, sopra richiamato, i lavoratori beneficiari, possono scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate a decorrere dal 5 marzo 2020, nel periodo di cui al comma 1 dell’art. 23.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.

Il bonus baby-sitting è altresì riconosciuto, ex comma 8-bis dell’art. 23, ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

L’art. 25 del DL estende le misure già previste all’art. 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, per i genitori lavoratori del settore privato anche a quelli del settore pubblico.

L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura

dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 25 del DL, per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché dipendenti dalla Polizia di Stato, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall’art. 23, comma 8, in alternativa ai congedi parentali straordinari retribuiti, di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000,00 euro.

Ai fini dell’accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare.

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Misure a sostegno della liquidità delle imprese.

Le misure previste dal decreto legge e destinate a sostenere sia le PMI sia le imprese più grandi sono:

1) la moratoria ex legge per le PMI. Tale misura, che riguarda le sole PMI, prevede:

  • la sospensione fino al 30 settembre 2020 delle rate di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, compresi i canoni di leasing (anche intera rata);
  • la proroga al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza antecedente;
  • la sospensione fino al 30 settembre 2020 delle revoche sulle aperture di credito e sui prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere al 29 febbraio 2020, sia per la parte utilizzata sia per quella accordata e non ancora utilizzata.
  • potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI. Tale misura prevede, per un periodo di 9 mesi:
  • l’innalzamento della copertura della garanzia all’80% e 90% su tutte le operazioni con importo massimo garantito fino a 1,5 milioni di euro;
  • la garanzia è concessa a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito innalzato dal DL a 5 milioni di euro per tutte le operazioni;
  • la probabilità di inadempimento delle imprese verrà valutata solo sulla base del modulo economico-finanziario, senza quindi tenere conto dei dati di Centrale Rischi dell’impresa;
  • sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito dell’impresa, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% del debito residuo;
  • la possibilità di cumulo senza limiti con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500mila euro dei i settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari;
  • viene rafforzata la garanzia su portafogli di finanziamenti relativi a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti a specifici settori/filiere colpiti;
  • il rifinanziamento del Fondo con 1,5 miliardi.

Nell’ambito dell’articolo relativo al rafforzamento del Fondo di Garanzia, è stata prevista, come ulteriore misura a sostegno delle imprese, la possibilità che con decreto non regolamentare del MEF di concerto con il MISE siano introdotte ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese nella forma di finanziamenti agevolati e di garanzie fino al 90%.

  • misure per le imprese danneggiate che non accedano al Fondo di garanzia attivata attraverso CDP.

Con tale misura si prevede la garanzia dello Stato (a prima richiesta e fino all’80% dell’importo dell’esposizione assunta) sulle esposizioni assunte da CDP, anche nella forma di copertura delle prime perdite di portafogli, in favore di banche e intermediari finanziari che eroghino finanziamenti alle imprese che hanno subito una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza e che non possono accedere al Fondo di Garanzia per le PMI.

La misura dovrebbe consentire di supportare anche le imprese medie e grandi impattate dalla crisi.

Tra le ulteriori misure si segnalano:

– l’anticipazione del recepimento della direttiva Solvency II per la parte che riguarda il cosiddetto “volatility adjustment”. Questo intervento consentirà alle imprese assicurative italiane di ridurre la volatilità artificiale nei bilanci generata da variazioni di attivo e passivo non corrispondenti a variazioni nel profilo di rischio, così da garantire che le stesse possano continuare a fornire coperture a lungo termine a prezzi accessibili, investendo in titoli di Stato;

– misure per il contenimento dei costi della garanzia dei confidi minori;

– una misura per sostenere il credito all’esportazione accelerando la procedura di rilascio della garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni deliberate dalla società;

– l’estensione del Fondo di solidarietà sui mutui prima casa (cd Fondo Gasparrini) ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti;

– un incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie e industriali;

– finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto e in conto gestione alle imprese produttrici di medici e di protezione individuale (anche mascherine chirurgiche) o che li rendono disponibili. Saranno concessi da Invitalia in quanto soggetto gestore della misura per conto del Commissario straordinario di Governo per l’emergenza. Entro 5 giorni dall’entrata in vigore della misura, il Commissario definirà nello specifico la misura e ne darà avvio. Stanziati 50 milioni di euro.

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Misure fiscali per imprese e lavoratori autonomi – Sospensione versamenti tributari.

Con il decreto cura Italia viene previsto uno slittamento al 20 marzo dei versamenti in scadenza il 16 marzo e la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dalle ritenute alla fonte, che scadano tra l’8 marzo e il 31 maggio.

Questo rinvio è più ampio per alcune specifiche categorie, quali:

  1. turistico-alberghiero;
  2. termale;
  3. sport;
  4. cultura e tempo libero;
  5. trasporti;
  6. bar e ristoranti;
  7. parchi divertimento;
  8. eventi (fiere/convegni);
  9. sale gioco e centri scommesse.

Per tali imprese i termini sono sospesi fino al 30 aprile 2020 per:

– i versamenti delle ritenute alla fonte;

– gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Per i soli soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, vengono sospesi i versamenti in autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 relativi a:

  1. ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  2. IVA;
  3. contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 3 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

La non applicazione della ritenuta dovrà essere esplicitata sulla fattura.

Poiché si tratta di una sospensione e non di un’esenzione, nel Decreto è specificato che l’importo sospeso dovrà essere versato, a cura del professionista stesso anziché del sostituto d’imposta, entro il 31 maggio, se in un’unica soluzione, o a partire sempre dal 31 maggio in rate costanti nel numero massimo di cinque.

Sono, inoltre, prorogati al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti della PA, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020.

ART. SOGGETTI ADEMPIMENTO PROVVEDIMENTO
60 Tutti Versamenti nei confronti della PA in scadenza il 16/03/2020 Prorogati al 20/03/2020
61 – Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator;

– Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, etc.;

– soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, etc.;

– soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, etc.;

– soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

– soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici, etc.;

– soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici, scuole di vela, di volo, di guida professionale, etc.;

– soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

– aziende termali e centri per il benessere fisico;

– soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

– soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

– soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift, etc.;

– soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

– soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

– soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

– onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

Versamenti in scadenza delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

Sospesi fino al 30/04/2020.

Versamento in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili)

61 Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, etc.. Versamenti in scadenza delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

Adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

Sospesi fino al 31/05/2020.

Versamento in un’unica soluzione entro il 30/06/2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili)

61 Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator;

– federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, etc.;

– soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, etc.;

– soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, etc.;

– soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, etc.;

– soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici, etc.;

– soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici, scuole di vela, di volo, di guida professionale, etc.;

– soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

– aziende termali e centri per il benessere fisico;

– soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

– soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

– soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift, etc.;

– soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

– soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

– soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica

– onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

Versamenti IVA in scadenza a marzo 2020 Sospesi.

Versamento in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato Adempimenti tributari diversi da versamenti ed effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo 08/03/2020-31/05/2020 Da effettuarsi entro il 30/06/2020
Soggetti interessati alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 Termini e adempimenti dichiarazione dei redditi precompilata 2020 Rinvii

(cfr. art. 1 D.L. 2 marzo 2020, n. 9)

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e ricavi o compensi, percepiti nell’anno 2019, non superiori a 2 milioni di euro Versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo 08/03/2020-31/03/2020 relativi a:

– ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;

– imposta sul valore aggiunto;

– contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria

Sospesi.

Versamento in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili)

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza Versamenti da autoliquidazione dell’imposta sul valore aggiunto che scadono nel periodo 08/03/2020-31/03/2020 Sospesi.

Versamento in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili)

Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei seguenti comuni:

– Regione Lombardia:

a) Bertonico;

b) Casalpusterlengo;

c) Castelgerundo;

d) Castiglione D’Adda;

e) Codogno;

f) Fombio;

g) Maleo;

h) San Fiorano;

i) Somaglia;

l) Terranova dei Passerini.

– Regione Veneto:

a) Vo’

Versamenti, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli atti di accertamento esecutivo, e ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati che scadono nel periodo 21/02/2020-31/03/2020 Sospesi.

Versamento in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante rateizzazione (fino

a un massimo di 5 rate mensili)

 

Lavoratori autonomi, agenti di commercio, mediatori, procacciatori, etc., con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e ricavi o compensi, percepiti nell’anno 2019, non superiori a euro 400.000, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato Ritenute d’acconto su

ricavi e compensi percepiti

nel periodo 17/03/2020 – 31/03/2020

Versamento delle ritenute non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili)

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Incentivi agli autonomi ed altri tipi di lavoratori.

Per i lavoratori autonomi e le partite IVA è previsto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, per un massimo di tre mesi, non tassabile. Le misura è rivolta a professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli.

Per gli esclusi dall’indennizzo, come i professionisti iscritti agli ordini, è stato istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza.

Per lavoratori autonomi e artigiani è previsto anche un credito d’imposta per il pagamento di affitti di negozi e botteghe pari al 60% del canone di marzo.

Inoltre per lavoratori dipendenti e autonomi, che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività e che nel corso del 2019 non avevano guadagnato più di 10mila euro verrà prevista un’indennità nel 2020.

Per i professionisti senza dipendenti e con ricavi e compensi inferiori a 400.000 è prevista, come già scritto, la disapplicazione della ritenuta d’acconto sulle fatture di marzo e aprile.

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Proroga termini di approvazione dei bilanci per imprese e gli enti del terzo settore.

Il Decreto ha introdotto misure di sostegno alle imprese e l’economia, prevedendo anche proroghe dei termini di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022.

Il Decreto ha previsto un rinvio di due mesi dei termini per la convocazione delle assemblee societarie chiamate ad approvare i bilanci 2019.

Tutte le società di capitali potranno convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, a prescindere dalle relative disposizioni statutarie.

Sono state previste anche delle novità sul piano delle modalità di svolgimento delle assemblee; i soci e gli azionisti possono partecipare anche con modalità telematiche.

Le S.r.l. potranno consentire l’espressione del voto mediante consultazione scritta. Le deroghe previste dal decreto si applicheranno alle assemblee convocate entro il 31 luglio o comunque, se successive, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza.

L’intervento normativo è finalizzato a consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.

Le norme emanate in materia di contenimento dell’epidemia e tutela della sicurezza pubblica coinvolgono anche il terzo settore, con effetti problematici in termini di organizzazione e funzionamento degli enti non lucrativi.

Con l’art. 35, commi 1 e 2, del Decreto, il Governo prevede il differimento di una serie di termini riguardanti l’approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento alla riforma del terzo settore, in modo tale da preservare la funzionalità di detti enti, in questo periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria.

Allo stesso modo il comma terzo stabilisce che, per l’anno in corso, è ammessa la possibilità di approvare i bilanci entro la data del 31 ottobre 2020. Ciò anche ove previsioni di legge, regolamento o statuto diano diverse indicazioni.

Questa possibilità riguarda gli enti per i quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale. Detti enti sarebbero infatti tenuti a riunire gli organi competenti per procedere all’approvazione dei bilanci, con evidenti difficoltà a garantire il rispetto delle norme sulla distanza di sicurezza introdotte per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Con riferimento alle tipologie di enti interessati, l’art. 35 del Decreto indica:

  • le organizzazioni non lucrative di utilità socialeiscritte negli appositi registri (di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460);
  • le organizzazioni di volontariatoiscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Tabella riepilogativa delle principali novità per le società.

ART. SOGGETTI ADEMPIMENTO TERMINI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Tutte le società Approvazione dei bilanci Entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio
Tutte le società Nomine organi societari Entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio
Società di capitali, cooperative e

mutue assicuratrici

Espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza

Intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione

Assemblee tenute mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio

Fino al 31 luglio 2020, salvo ulteriori proroghe per il protrarsi dello stato di emergenza
Società a

responsabilità limitata

Espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto Fino al 31 luglio 2020, salvo ulteriori proroghe per il protrarsi dello stato di emergenza
Società quotate

Società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (AIM)

Società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante

Designazione per le assemblee ordinarie o straordinarie del rappresentante previsto dall’art. 135-undecies TUF Fino al 31 luglio 2020, salvo ulteriori proroghe per il protrarsi dello stato di emergenza

 

Tabella riepilogativa delle principali novità per il Terzo settore.

ART. SOGGETTI ADEMPIMENTO TERMINI
 

 

 

35

ONLUS, APS ODV Proroga termine adeguamento statuti alle previsioni del Codice del Terzo settore Entro

31 ottobre 2020

IMPRESA SOCIALE Proroga termine adeguamento statuti alle previsioni del d.lgs. n. 112/2017 Entro

31 ottobre 2020

ONLUS, APS, ODV Proroga termini per approvazione dei rendiconti e dei bilanci Entro il 31 ottobre 2020, se la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020

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Altre misure.

Sospensione mutui.

Il decreto prevede la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per chi è in difficoltà. Rispetto alle norme vigenti, la sospensione dei mutui si estende anche agli autonomi previa certificazione della perdita di un terzo del fatturato e senza la presentazione del modello Isee.

Misure per la dotazione di strumenti di prevenzione

Importante novità per le strutture alberghiere che potranno essere requisite dal Prefetto competente per esigenze sanitarie.

Per le imprese che hanno distribuito mascherine e guanti ai propri dipendenti saranno previsti fondi speciali insieme a crediti d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti.

Per qualsiasi chiarimento o informazione potete scrivere ai seguenti indirizzi email:

advisors@consulenza-aziendale.eu

giuliano@giulianoedigravio.it

SCHEDA DI SINTESI

DELLE PRINCIPALI MISURE PREVISTE NEL D.L. N.18/2020.

Rimessione in termini per i versamenti scadenti il 16 marzo Tutti i versamenti fiscali scaduti ieri, 16 marzo, sono rinviati:

– al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro;

– al 31 maggio per gli altri contribuenti.

Sospensione dei versamenti Tutti gli altri versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, scaduti ieri, 16 marzo, sono prorogati al 20 marzo.

 

Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.

 

Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell’Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell’assicurazione obbligatoria.

 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sospensione degli altri adempimenti fiscali Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.

 

Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.

 

Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall’articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.

Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub.
Sospensione dei carichi affidati all’agente della riscossione Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

1) cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,

2) avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate,

3) avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,

4) ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020.

 

Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:

a) la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;

b) la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.

Effettuazione ritenute d’acconto: rinvio I compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

 

Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale.

 

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

 

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto.

Credito d’imposta contratti di locazione È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Detrazione erogazioni liberali Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa, trovando applicazione l’articolo 27 L. 133/1999.

Ai fini Irap, le erogazioni liberali in esame sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

Indennità una tantum a professionisti e co.co.co. È riconosciuta un’indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago e ai lavoratori stagionali del settore turismo.

Secondo una prima analisi della disposizione risultano essere esclusi dall’indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). È stato, tuttavia, istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini.

Sospensione udienze e differimento dei termini  Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).

Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito degli stessi procedimenti.

Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.

Riforma terzo settore e adeguamento statuti È stato spostato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore.
Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee.
Sospensione rimborso prestiti Pmi Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020.

La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest’ultima data.

Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre.

È in ogni caso richiesta la presentazione di un’autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Premio per il lavoro svolto nella sede Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo lordo non superiore a 400.000 euro che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito.

Differimento termini approvazione bilancio Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, cod. civ..

 

Studio Giuliano e Di Gravio

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