Relazione al Ministro dell’economia e delle finanze del Comitato di sicurezza finanziaria.
Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
1. IL SISTEMA ITALIANO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
1.1. Il recepimento degli standard internazionali e comunitari
1.1.1. Il negoziato sulla IV direttiva antiriciclaggio
I negoziati sulla proposta di IV direttiva antiriciclaggio, adottata il 5 febbraio 2013 dalla Commissione europea, sono stati avviati sotto la Presidenza Irlandese e sono proseguiti sotto la Presidenza Lituana e la Presidenza Greca. La novità forse più rilevante è il più forte ruolo dato all’analisi del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che, nella forma della Valutazione nazionale del rischio, dovrà guidare l’azione delle autorità e, a cascata, di tutti i soggetti obbligati.
La proposta contiene inoltre numerosi altri elementi positivi, tra i quali: l’estensione del novero dei soggetti obbligati; l’inclusione dei reati fiscali tra i reati presupposto del riciclaggio, in presenza di pene superiori a soglie minime o massime negli ordinamenti nazionali; l’eliminazione delle esenzione di customer due diligence (CDD); l’ampliamento ai politici nazionali delle persone politicamente; l’obbligo in capo a imprese e trust di detenere informazioni sui rispettivi titolari effettivi; il rafforzamento del ruolo delle autorità di supervisione europee (European Banking Authority – EBA, European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA, European Securities and Market Authority – ESMA) nella definizione delle regole comuni per gli intermediari finanziari europei in materia di CDD.
Nel corso dei negoziati sono stati anche introdotti: un coordinamento europeo per l’analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a livello sovranazionale; precisazioni e rafforzamenti per il ruolo e le modalità di cooperazione delle Financial Intelligence Units; un approccio comune europeo nei confronti dei paesi che presentano criticità gravi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; chiarimenti sull’applicazione delle regole antiriciclaggio nelle ipotesi di libera prestazione di servizi; modalità più specifiche per la raccolta e l’accesso delle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust.