Definite modalità e termini per le richieste di informazioni sulle operazioni con l’estero

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Con provvedimento n. 105953 dell’08/08/2014, del direttore dell’Agenzia delle Entrate di concerto con il comandante generale della Guardia di Finanza vengono diramate le definite le modalità e i termini relativi alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari.

In particolare i soggetti destinatari delle richieste sono gli operatori finanziari di cui nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sia i professionisti, i revisori contabili e gli altri soggetti di cui, rispettivamente, agli articoli 12, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo.
Oggetto della richiesta sono le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, sia che si tratti di un’operazione unica che di più operazioni che appaiono tra di loro collegate. Le richieste sono effettuate, utilizzando esclusivamente la procedura telematica nel formato XML che sarà pubblicato entro il 30 maggio 2014, mediante apposito avviso, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, e sarà firmate digitalmente dal responsabile dell’Ufficio e dal Comandante dei reparti Speciali della Guardia di Finanza.
Le risposte da parte degli intermediari finanziari formate sulla base dello schema XML saranno firmate digitalmente dal responsabile della struttura accentrata, ovvero dal responsabile della sede o dell’ufficio destinatari delle richieste. Dovranno contenere tutte le necessarie relative all’operazione in particolare sull’identità dei titolari effettivi rilevati con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate. Possono contenere documenti allegati in formato digitale. La validità della risposta è attestata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, da una comunicazione prodotta tramite un messaggio di posta elettronica certificata che dovrà essere comunicato entro il 31 ottobre 2014 all’Agenzia delle Entrate utilizzando il servizio Entratel o Fisco on line
I termini per adempiere alle richieste, vengono diversificati a seconda della tipologia dei dati da trasmettere, tenuto conto anche delle diverse tempistiche di elaborazione dei dati. E’ stabilito che le risposte dovranno pervenire nel termine di trenta giorni prorogabile per giustificati motivi di ulteriori 20 giorni, tempo che si riduce a quindici giorni, per le richieste relative ai dati identificativi del titolare effettivo.
Il provvedimento reca inoltre una specifica disposizione finale volta ad assicurare che l’UCIFI ed il Comando dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza pongano in essere ogni iniziativa utile a assicurare il necessario coordinamento relativamente alle attività oggetto del presente provvedimento anche al fine di evitare duplicazioni
FONTE : IPSOA.IT
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