Il Ministero dello Sviluppo economico detta i principi da seguire
Premessa – Il Ministero dello Sviluppo economico con la circolare 3668 /C/2014 ha dettato le istruzioni per la compilazione della modulistica per l’iscrizione e il deposito nel registro delle imprese dei bilanci al 31.12.2013. Nella circolare vengono dettati anche i criteri da rispettare in caso di liquidazione, scissione/fusione o trasformazione.
Liquidazione – Le società in liquidazione non sono tenute alla presentazione del bilancio iniziale di liquidazione, ma unicamente del bilancio annuale per il periodo corrispondente al normale esercizio della società secondo quanto stabilito dall’art. 2490 c.c. Al primo bilancio d’esercizio successivo alla messa in liquidazione, dovranno essere allegati i documenti previsti dal combinato disposto degli artt. 2490, quarto comma, e 2487-bis, terzo comma, c.c.
Trasformazione – Le società di capitali che iscrivono l’atto di trasformazione in società di persone prima dell’approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l’organo necessario per l’approvazione del bilancio. Le società di persone trasformate in società di capitali che hanno iscritto nel R.I. l’atto di trasformazione devono effettuare il deposito del bilancio d’esercizio a seconda della data di chiusura del primo esercizio prevista nell’atto di trasformazione.
Trasferimento sede – Le società che hanno trasferito la sede legale in altra provincia depositano il bilancio di esercizio presso l’ufficio del R.I. dove sono iscritte al momento del deposito.
Società di capitali – Le società di capitali che cessano per fusione o per scissione totale prima dell’approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l’organo necessario per l’approvazione del bilancio. Alcuni uffici del R.I. accettano il deposito del bilancio non approvato su direttiva del Giudice del Registro (in presenza di tale caso si invita a contattare l’ufficio competente). In ogni caso il deposito del bilancio non approvato va effettuato con il modulo S2, con l’indicazione nel modulo XX-Note che trattasi di deposito di bilancio non approvato. Il deposito di un bilancio a rettifica implica che venga presentato nuovamente il bilancio, completo di tutta la documentazione presentata precedentemente, con l’indicazione nel modulo XX-Note che trattasi di deposito a rettifica, nonché del numero di protocollo assegnato al primo deposito.
Patrimoni destinati ad un specifico affare – Le società che costituiscono uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare (di cui all’art. 2447-bis c.c.) devono redigere, per ciascun patrimonio, un rendiconto separato alla data di chiusura dell’esercizio, allegato al bilancio indicandone la relativa data, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti c.c.
Gruppi societari – Le società soggette all’altrui attività di direzione e coordinamento (di cui all’art. 2497 c.c.) devono esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercitano su di esse l’attività di direzione e coordinamento, indicando come data quella della chiusura dell’esercizio. Qualora con la medesima delibera che approva il bilancio si provveda anche al rinnovo o alla riconferma delle cariche sociali, sarà necessario effettuare un duplice deposito con due distinte modalità: uno con modulo B che riguarda il bilancio e uno con modulo S2 che riguarda il rinnovo delle cariche.
Società straniere con sedi secondarie in Italia – Le società costituite all’estero, le quali hanno nel territorio dello stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali (art. 2508 I comma c.c.). Così pure le società costituite all’estero che sono di tipo diverso da quelle regolate dal codice civile, sono soggette, per ciò che riguarda gli obblighi relativi all’iscrizione degli atti nel R. I., alle norme della società per azioni (art. 2509 c.c.). Le stesse sono, pertanto, tenute al deposito del bilancio riferito alla società estera (casa madre), unitamente alla relazione sulla gestione (se prevista) alla relazione del collegio sindacale (se previsto), alla relazione del revisore o della società di revisione (se esistente). Se redatti in lingua straniera occorre allegare alla domanda di deposito, copia della traduzione asseverata di tutti i documenti, eseguita da un traduttore ufficiale. Occorre altresì allegare copia della dichiarazione resa dal rappresentante in Italia o da un amministratore, attestante l’avvenuta pubblicità del bilancio (se prevista) nello Stato in cui ha sede la società estera, o ricevuta dell’avvenuto deposito, ovvero dichiarare l’insussistenza dell’obbligo nel modulo note.