La CTR Lazio esclude la solidarietà passiva tra gli eredi del contribuente per le imposte dirette
I debiti ereditari non entrano a far parte della comunione ereditaria, ma si ripartiscono tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote, per cui tra i coeredi non si crea alcun vincolo di solidarietà passiva.
È quanto afferma la Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Roma con la sentenza n. 2957/35/14 che ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate.
La vicenda. Il collegio capitolino ha confermato la sentenza di prime cure che ha accolto parzialmente il ricorso proposto da un erede contro un avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni con cui l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto, con riguardo a un atto di compravendita stipulato tra il de cuius e un Hotel, al recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, secondo tassazione ordinaria, stante la decadenza dalle agevolazioni previste dall’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/86.
La tesi del Fisco. Investiti del gravame, i giudici di secondo grado non hanno condiviso la tesi prospetta dalla difesa erariale circa la responsabilità solidale degli eredi in applicazione dell’articolo 65 del D.P.R. 600/73 in materia di imposte dirette.
Il ragionamento dei giudici dell’appello. Ai fini della decisione, la CTR capitolina rinvia a una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 24657/07) che ha risolto l’annosa questione del regime cui sono sottoposti i crediti ereditari.
Nel codice civile manca una norma specifica in tema di crediti ereditari, mentre gli articoli 752 e 754 si occupano dell’incidenza dei debiti ereditari nei rapporti tra coeredi. L’articolo 752, in particolare, impone ai coeredi di contribuire al pagamento dei debiti ereditari senza vincolo di solidarietà, ciascuno in proporzione della propria quota, salvo che il testatore non abbia diversamente disposto. Ne deriva che se un coerede non paga la sua parte, il creditore non ha diritto di rivolgersi agli altri per ottenere il relativo adempimento. Secondo poi la regola generale prevista dall’articolo 1295 c.c., salvo patto contrario, i debiti ereditari si dividono tra gli eredi in proporzione delle rispettive quote.
“Pertanto – si legge in sentenza – i debiti ereditari non entrano a far parte della comunione ereditaria, ma si ripartiscono tra coeredi in proporzione alle rispettive quote, ciò significa secondo il principio sancito dai citati articoli del c.c., che tra i coeredi non si crea alcun vincolo di solidarietà passiva e il creditore del de cuius potrà agire nei confronti dei coeredi in proporzione alla quota di ciascuno, gravando su di lui il rischio dell’insolvenza dei singoli debitori”.
In definitiva l’appello del Fisco è stato respinto con condanna alle spese.