Diritto successorio, beni d’impresa e passaggio generazionale

0
La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata n. 6/2016

DIRITTO SUCCESSORIO, BENI D’IMPRESA E PASSAGGIO GENERAZIONALE

di Massimo Giuliano

Se l’oggetto del trasferimento ereditario è costituito dai beni d’impresa, nasce l’esigenza di modificare l’impianto normativo successorio: l’istituto del patto di famiglia è volto a favorire il passaggio generazionale nell’ambito delle imprese di tipo familiare, attraverso l’attenuazione del divieto dei patti successori e la trasformazione della riserva calcolata in natura in riserva calcolata in valore, al fine della conservazione e valorizzazione del bene “azienda”. Esigenze che l’istituto non riesce a realizzare completamente, ma che richiedono il riferimento ad altri schemi negoziali, in particolare il trust, e la verifica della loro compatibilità, al fine di assicurare la continuità nella gestione dell’impresa ed evitare lo smembramento dell’azienda in conseguenza dell’apertura della successione dell’imprenditore, nell’ottica di un ammodernamento del nostro sistema successorio.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il patto di famiglia. Interesse dell’impresa e interessi dei legittimari, tra la tutela dell’integrita` del complesso  produttivo e il diritto al valore della quota di eredita` riservata ai legittimari non partecipanti al patto. – 3. Lo schema negoziale tipico e la variante atipica voluta dalle parti per l’attuazione dello scopo pratico della complessiva operazione economica. – 4. I trust e il patto di famiglia: sintesi negoziale per un ordinato ed efficace passaggio generazionale.

1. Premessa.
La recessivita` dell’intero impianto normativo successorio, rispetto all’esigenza del trapasso dei beni dal disponente agli eredi, si acuisce se l’oggetto del trasferimento e` costituito dai beni d’impresa, per tali intendendosi l’azienda individuale o le partecipazioni societarie.
La successione e`, infatti, regolata dal codice civile e non vi e`, in alcun modo, possibilita` di derogarvi se non  in minima parte. Inoltre, la chiamata all’eredita` avviene senza che in alcun modo assuma rilievo l’inclinazione imprenditoriale dell’ereditando, ne´ vi e` possibilita` di rendere insensibile agli effetti della legge determinati beni, quali quelli d’impresa, soggetti anch’essi a diventare oggetto di comunione tra coeredi.
Si pensi, poi, all’applicazione incondizionata della collazione e dell’azione di riduzione di una quota societaria (di maggioranza o capace di integrare la maggioranza del capitale sociale detenuto, in parte, da altri membri della famiglia) o, ancor peggio, dell’azienda, esercitata direttamente o indirettamente attraverso lo schermo societario, donata in vita dal de cuius. Per tale specie di beni nulla dispone il codice civile mentre la giurisprudenza 1 ha stabilito il principio di diritto in base al quale ‘‘mentre la quota sociale e` rappresentativa solo della misura dei diritti di partecipazione alla vita societaria, non conferendo al socio un diritto reale
sui beni costituenti il patrimonio societario, e quindi costituisce un diritto personale, come tale soggetto a collazione per imputazione, come stabilisce l’art. 750, comma 1º, cod. civ. per i beni mobili in genere, la quota dell’azienda e` rappresentativa della misura del diritto reale spettante ai contitolari dell’azienda sulla universitas rerum da cui l’azienda
e` composta e, dunque, la sua collazione si fa ai sensi dell’art. 746 cod. civ. (collazione d’immobili). Peraltro, laddove si dovesse procedere alla collazione per imputazione, si deve aver riguardo non gia` al valore dei singoli beni, mobili od immobili, che compongono l’azienda, bensı` al valore assunto dall’azienda, quale complesso unitario organizzato per fini produttivi, al tempo dell’apertura della successione’’.

Scarica il saggio: NGCC_06_2016_Giuliano

Studio Giuliano e Di Gravio

Share.

About Author

Rispondi