Donne incinte possono conservare lo status di lavoratore.

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Corte di Giustizia UE , sez. I, sentenza 19.06.2014 n° C-507/12.

(ASCA) – Roma, 19 giu 2014 – Una donna che smetta di lavorare o di cercare un impiego a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto puo’ conservare lo status di ”lavoratore” se riprende il lavoro o trova un altro impiego entro un ragionevole periodo di tempo dopo la nascita del figlio.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, prendendo in esame il caso di una cittadina francese, Jessy Saint Prix, che ha lavorato come insegnante nel Regno Unito dal settembre del 2006 al 2008, quando ha abbandonato l’impiego oprmai al sesto mese di gravidanza. La richiesta di indennita’ integrativa del reddito da lei presentata e’ stata respinta dall’amministrazione britannica, in quanto la Saint Prix aveva perso la qualita’ di lavoratore.

Il 21 agosto 2008, tre mesi dopo la nascita di suo figlio, la signora ha ripreso il lavoro. Nella sua sentenza odierna, la Corte considera che una donna nella situazione della sig.ra Saint Prix puo’ conservare lo status di ”lavoratore”. A sostegno del proprio ragionamento, la Corte ricorda che un cittadino dell’Unione che non svolga piu’ attivita’ lavorativa puo’ tuttavia conservare la qualita’ di lavoratore in taluni casi particolari (inabilita’ temporanea al lavoro, disoccupazione involontaria o, ancora, formazione professionale).

La Corte rileva che la direttiva sul diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione non elenca in maniera esaustiva le circostanze nelle quali un lavoratore migrante puo’, nonostante la perdita del suo impiego, continuare a beneficiare dello status di lavoratore.

Fonte : Altalex.

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