EFFETTI SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI

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Tribunale di Mantova 10 maggio 2006

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 17.03.2003 il Fallimento B. S.p.A. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, conveniva in giudizio la S.A. S.p.A. affinché fossero revocati, ai sensi dell’art. 67 comma secondo legge fall., i pagamenti della somma complessiva di € 266.595,50 eseguiti dalla società fallita in favore della convenuta a mezzo di bonifici bancari tra i mesi di luglio e ottobre del 1995. Esponeva il Fallimento attore che i pagamenti indicati erano stati eseguiti nell’anno anteriore alla data di ammissione della fallita alla procedura di amministrazione controllata e che la società convenuta conosceva lo stato di insolvenza della B. S.p.A. in liquidazione, come poteva evincersi tanto da dati oggettivi, quali le molteplici iscrizioni di ipoteche e di privilegi speciali risultanti dai pubblici registri, e la copiosa ed allarmante rassegna stampa che evidenziava lo stato di crisi della società, quanto dal comportamento tenuto dalla stessa S.A. S.p.A. che mentre aveva convenuto il pagamento delle fatture a 60 giorni ed inizialmente aveva accettato che i pagamenti da parte della fallita avvenissero in lieve ritardo, nell’evolversi del rapporto aveva preteso il pagamento anticipato delle spedizioni, ritenendo all’uopo le polizze di carico della merce.

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