Equity Crowdfunding, la Consob approva le modifiche al regolamento nel segno della semplificazione.
Con delibera n. 19520 del 24 febbraio, Consob ha approvato le modifiche al regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013, in materia di raccolta di capitali di rischio tramite portali online.
Giunge, così, a compimento il progetto di revisione della disciplina dell’equity crowdfunding, dopo due fasi di consultazione con il mercato. Obiettivo principale è stato quello di semplificare la normativa, in una duplice prospettiva: ridurre i costi di raccolta e ampliare la platea dei soggetti che possono finanziare start up e progetti di impresa innovativi.
In particolare, si è inteso perseguire, a beneficio degli investitori, una maggiore efficacia dell’informativa, un’estensione dei presidi connessi alla prestazione dei servizi e una riduzione degli oneri. Tali presupposti potrebbero portare allo sviluppo dell’equity crowdfunding come canale privilegiato di finanziamento dell’innovazione, in alternativa agli strumenti tradizionali.
La Consob ha avviato una consultazione sulla revisione del Regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013 in tema di raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali online. La necessità di modificare il Regolamento è sorta a seguito delle novità introdotte con il d.l. n. 3/2015, conv. in l. n. 33/2015, che ha esteso alle PMI innovative, nonché a OICR e società che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative, la possibilità di effettuare offerte di capitali di rischio tramite portali online. Le risposte alla consultazione dovranno pervenire alla Consob entro l’11 gennaio 2016.
Cogliendo l’occasione per avviare un confronto ed un approfondimento sulle novità introdotte dal legislatore e per condurre una riflessione più ampia sull’impianto del regolamento, la Consob ha posto in consultazione diversi interventi modificativi del testo regolamentare proseguendo così il percorso di revisione avviato nel mese di giugno con una consultazione preliminare ed un questionario rivolto ai soggetti interessati.
Il testo in consultazione prevede l’inserimento dei nuovi soggetti ai quali è stata estesa la possibilità di accesso all’istituto dall’art. 50-quinquies TUF e dunque PMI innovative, OICR e altre società che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative. Al fine di recepire i cambiamenti introdotti a livello di normativa primaria, la definizione di “emittente” è stata sostituita da quella di “offerente” in modo da ricomprendervi anche i nuovi soggetti summenzionati, così come la definizione di “strumenti finanziari” è stata modificata nella medesima ratio.
Tra le altre modifiche proposte, è stato esteso anche alle PMI innovative l’obbligo, attualmente vigente per le start-up innovative che intendono svolgere offerte di proprio capitale di rischio tramite portali, di inserire nei propri statuti o atti costitutivi misure idonee a garantire all’investitore una way out nel caso di successivo trasferimento del controllo a terzi da parte dei soci di controllo.
Oggetto di modifica è anche l’Allegato 3 al Regolamento recante informazioni sulla singola offerta, oltre alprocedimento di autorizzazione e di iscrizione che viene a configurarsi come un vero e proprio procedimento amministrativo di autorizzazione all’esercizio dell’attività di gestore.
FONTE: IlSocietario
Studio Giuliano e Di Gravio