Esonero contributivo nelle assunzioni a tempo indeterminato

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Esonero contributivo nelle assunzioni a tempo indeterminato

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – c.d. Legge di Stabilità 2015 – diviene operativo, dal 1° gennaio 2015, il nuovo esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato.
Tale disposizione legislativa costituisce un provvedimento di grande interesse ed una grande occasione per le aziende, di seguito, ne vengono evidenziati i punti salienti.
L’esonero è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati;
Riguarda le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015;
L’esonero spetta anche ai datori di lavoro agricoli (comma 119), con esclusione dei lavoratori che nell’anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all’anno solare 2014. L’incentivo è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’Istituto previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. Per il settore agricolo sono stati stanziati 2 milioni di euro per il 2015.
Sono esclusi i contratti di apprendistato ed i contratti di lavoro domestico;
L’esonero riguarda un periodo massimo di 36 mesi e un importo massimo pari a 8.060 euro su base annua;
L’esonero non riguarda i premi e contributi dovuti all’Inail;
L’esonero non spetta ai lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
L’esonero non spetta ai lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato;
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
L’esonero non spetta nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere a tempo indeterminato un lavoratore che abbia avuto con l’azienda un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 3 mesi prima dell’entrata in vigore della legge di Stabilità (si conteggiano anche le società controllate o collegate).

Andrea Paglione, Partner Studio Giuliano e Di Gravio

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