Esonero contributivo triennale: nuove istruzioni INPS.

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Esonero contributivo triennale: nuove istruzioni INPS.

L’INPS spiega come usufruire dell’esonero contributivo triennale per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 dai datori di lavoro iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici e di giornalisti assicurati all’INPGI. Forniti ulteriori chiarimenti in merito alla fruizione del beneficio per i datori di lavoro privati.
L’INPS, con la circolare n. 178 del 3 novembre 2015, ha fornito indicazioni in merito all’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 con riferimento ai datori di lavoro iscritti alla gestione dipendenti pubblici ed ai giornalisti iscritti all’INPGI ammessi a fruire del beneficio di esonero contributivo.
Forniti, inoltre, rispetto alla circolare n. 17 del 2015, ulteriori chiarimenti sui profili attuativi afferenti all’esonero contributivo.
L’esonero contributivo triennale per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 è applicabile anche ai datori di lavoro che non rientrano nel novero delle amministrazioni pubbliche, ma sono tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi verso le casse della Gestione Dipendenti Pubblici (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS) – regimi esclusivi dell’AGO – nonché ai datori di lavoro che assumono lavoratori assicurati all’Istituto nazionale della Previdenza per i Giornalisti (INPGI) – regime sostitutivo dell’AGO.
Datori di lavoro iscritti alle Gestioni pubbliche
Possono fruire dell’esonero contributivo triennale i datori di lavoro privati e i soggetti giuridici, quali gli enti pubblici economici che, pur essendo organismi pubblici, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica ex art. 2082 cod. civ., in regime di concorrenza con imprenditori privati. Inoltre possono fruire dell’esonero anche ai datori di lavoro che, pur essendo tenuti all’assolvimento degli obblighi assicurativi verso le casse della Gestione Pubblici Dipendenti (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS), hanno natura di soggetto privato
Tali datori di lavoro devono richiedere il codice di autorizzazione “6Y” avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”.
La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “6Y” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.
Detta richiesta andrà effettuata avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo triennale legge n. 190/2014”, utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015”.
A partire dalla denuncia del periodo retributivo di novembre 2015, i datori di lavoro iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici esporranno nel flusso UniEmens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero.
Datori di lavoro privati tenuti al versamento dei contributi presso l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI).
L’esonero è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato instaurati dai datori di lavoro tenuti ad assolvere gli obblighi di contribuzione obbligatoria nei confronti dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI).
L’INPGI, con delibera del proprio Consiglio di amministrazione n. 52 del 15 ottobre 2015, ha fissato i criteri per l’applicazione delle disposizioni in materia di esonero contributivo Tali criteri, spiega l’INPS, troveranno applicazione anche con riferimento alle assunzioni di giornalisti, il cui rapporto assicurativo previdenziale venga costituito presso detto ente, nei medesimi termini e modalità previsti per la generalità dei lavoratori subordinati.
Le domande di autorizzazione alla fruizione dell’esonero saranno inoltrate direttamente all’INPGI sulla base delle modalità stabilite dal medesimo ente con apposita circolare, nell’ambito della quale saranno anche fornite le istruzioni per le implementazioni della procedura di denuncia contributiva.
L’INPS, infine, fornisce ulteriori indicazioni finalizzate a favorire l’omogenea applicazione della norma, in particolare evidenziando che non sono soggette all’esonero contributivo triennale le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura obbligatoria:
· il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R
· il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
· il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria
· il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
· il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.
L’INPS in conclusione dà indicazioni operative in ordine a situazioni caratterizzate da particolari condizioni di specificità.

Leggi la circolare INPS n. 178 del 3.11.2015

Fonte: Ipsoa.

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