ESPROPRIAZIONE E
CONTO CORRENTE COINTESTATO
di Paolo Bontempi,
avvocato, professore a contratto di diritto bancario all’Università di Padova
Accade abbastanza frequentemente che un creditore provveda a pignorare (o a sequestrare) presso una banca titoli, somme di denaro, crediti o quant’altro dovuto ad un proprio debitore in forza di rapporti di conto corrente o di deposito che vedano come titolare il debitore stesso, unitamente ad altro o ad altri soggetti che invece non sono debitori di quel creditore. Spesso ad agire esecutivamente è poi una banca creditrice e magari i conti correnti o i depositi colpiti da pignoramento sono accesi proprio presso la stessa banca procedente, la quale, ovviamente, approfitta della conoscenza della situazione del proprio cliente debitore e quindi agisce già sapendo quali rapporti colpire e quale sia la situazione dei singoli conti. In questi casi la necessità del pignoramento sorge in quanto – salva l’esistenza di pattuizioni contrarie vincolanti tutti i cointestatari del conto corrente, della cui legittimità è però lecito dubitare1 – non è possibile compensare ex art. 1853 c.c. il saldo passivo di un conto corrente intestato al solo cliente debitore col saldo attivo di un altro conto corrente (acceso presso la stessa banca creditrice) intestato, oltre che al cliente debitore, anche ad altri soggetti.