Con la Circolare n. 18 del 24 giugno 2014 l’Amministrazione Finanziaria ha confermato la possibilità di utilizzare la fattura semplificata per effettuare le rettifiche IVA, sia che si tratti di note di debito (variazioni in aumento) sia che si tratti di variazioni in diminuzione.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 1, del Decreto IVA “….. la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonché la fattura rettificativa di cui all’art. 26, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall’art. 21, almeno le seguenti indicazioni…”.
Il generico rinvio all’art. 26, senza distinzione tra primo e secondo comma ovvero tra note di debito e note di accredito, aveva sollevato perplessità sulla possibilità di utilizzare la fattura semplificata per tutte le fatture rettificative.
Entrando nel dettaglio della questione, l’art. 26 del D.P.R. 633/1972 sancisce la possibilità di utilizzare la fattura semplificata in caso di variazione in aumento, laddove si dispone che per le variazioni in aumento (note di debito) vanno seguite le norme in materia di fatturazione, e pertanto anche le norme sulla fattura semplificata.
La questione controversa riguardava invece la possibilità di ricorrere alla fattura semplificata per le variazioni in diminuzione (note di accredito), in assenza di puntuali indicazioni normative.
Nel paragrafo 4 della parte II della C.M. 18/E/2014 l’Amministrazione Finanziaria chiarisce che “si ritiene che, a prescindere dall’importo certificato, la fattura rettificativa possa essere emessa in modalità semplificata sia nel caso delle variazioni in aumento dell’imponibile o dell’imposta, che nell’ipotesi delle relative variazioni in diminuzione”.
Il contribuente, quindi, a scelta, può emettere fattura rettificativa in aumento o in diminuzione dell’imponibile o dell’imposta secondo le regole ordinarie sulla fatturazione contenute nell’articolo 21 o in base a quelle semplificate ai sensi del nuovo articolo 21-bis.
Atra questione di non poco conto è la possibilità di utilizzare la fattura semplificata quando il documento oggetto di rettifica è rappresentato da una normale fattura oppure da una fattura emessa in forma semplificata.
Sulla questione l’Agenzia ha chiarito che “La facoltà di avvalersi della fattura semplificata non è subordinata neppure al “formato” della fattura oggetto di rettifica; è, dunque, possibile rettificare con fattura semplificata una fattura ordinaria e viceversa”.
Nel caso di specie, l’elemento fondamentale a parere dell’Amministrazione Finanziaria è la correlazione fra documento rettificato e documento rettificativo.
La necessaria correlazione fra la nota di variazione e la fattura originaria deve intendersi riferita al numero di fattura, all’identità del cedente e del cessionario, alla fattura rettificata e alle indicazioni specifiche che vengono modificate.
Infine, con riferimento alle operazioni che possono essere definite sconti/abbuoni, le quali comportano, in linea generale, una variazione dell’importo fatturato dal cedente a seguito della riduzione del prezzo del bene, si conferma, per ragioni ulteriori di semplificazione, l’Amministrazione Finanziaria conferma l’interpretazione fornita con risoluzione n. 36/E del 7 febbraio 2008, secondo cui la nota di credito deve contenere elementi atti ad individuare lo sconto/premio riconosciuto al cliente quali:
a) la tipologia di sconto/premio, condizionato/incondizionato o in alternativa il ferimento all’accordo (data e paragrafo) se già stipulato;
b) i prodotti sul cui acquisto è applicato lo sconto/premio, laddove siano elementi rilevanti;
c) l’indicazione della fattura cui si riferisce;
d) il riferimento alla normativa IVA applicata;
e) il periodo di riferimento, ovvero, in alternativa:
f) il riferimento all’accordo commerciale (data e paragrafo).
Autore: Redazione Fiscal Focus