Fatturazione elettronica e abuso del diritto ecco il via libera del Consiglio dei Ministri.

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Fatturazione elettronica e abuso del diritto ecco il via libera del Consiglio dei Ministri.

Nel Consiglio dei Ministri dello scorso venerdì è stato dato il via libero definitivo a due decreti attuativi della delega fiscale, approvati in via preliminare lo scorso 21 Aprile. Si tratta in particolare del Decreto sulla fatturazione elettronica e quello che in particolar modo definisci i contorni dell’abuso del diritto.

Fatturazione elettronica.

Il Decreto sulla fatturazione elettronica prevede delle agevolazioni rivolte ai soggetti passivi IVA che adottino in via facoltativa la fatturazione elettronica nei rapporti tra privati.

Le principali agevolazioni sono le seguenti:

– possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2017, di invio telematico all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, anche mediante Sistema di Interscambio;

– disponibilità, a decorrere dal 1° luglio 2016, da parte dell’Agenzia delle entrate, del servizio base per la predisposizione del file contenente i dati della fattura, il suo invio e la conservazione
sostitutiva delle fatture elettroniche;

– semplificazione per i controlli fiscali;

– esonero da spesometro, comunicazioni black list e comunicazione acquisti INTRA, oltre all’eliminazione dell’obbligo di comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, di locazione e noleggio, nonché degli acquisti dalla repubblica di San Marino Abuso del Diritto – Nel Decreto Legislativo sulla certezza del Diritto sono stati finalmente definiti i contorni dell’abuso del diritto.

Prima di tale definizione, la fattispecie dell’abuso del diritto era definita in via giurisprudenziale. L’orientamento della Corte di Cassazione aveva individuato l’esistenza, nel nostro ordinamento tributario, di un generale principio antiabuso, derivabile dall’art. 53 della Costituzione, che si affiancava alla c.d. elusione codificata.
Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (vedi tra l’altro Corte di Cassazione, sent. N. 30055 del 2008, 4737 del 2010, n. 11236 del 2011) è presente nell’ordinamento, come diretta derivazione delle menzionate norme costituzionali, il principio secondo cui il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con
alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale.
Con il Decreto Legislativo sulla certezza del Diritto la fattispecie dell’abuso del diritto viene finalmente codificata, inserendo, ad opera dell’art. 1 del suddetto Decreto Legislativo, il nuovo articolo 10-bis nello statuto del contribuente.
Cosa prevede la nuova norma?
In attuazione a quanto previsto nella Legge Delega (L. 23/2014), il nuovo articolo 10-bis prevede che configurano abuso del diritto le operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norma fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tra le condizioni necessarie per la configurazione dell’abuso del diritto vi sono l’assenza di valide ragioni economiche e l’ottenimento di vantaggi fiscali indebiti. Il co. 2 del nuovo articolo 10-bis dello Statuto del contribuente definisce nello specifico cosa deve intendersi per assenza di valide ragioni economiche e vantaggi fiscali indebiti.
Si prevede, in particolare, che si considerano:

a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.

Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;

b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.

Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente. In un ottica di collaborazione tra fisco e contribuente, quest’ultimo può proporre interpello preventivo per conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto. Le modalità di presentazione dell’interpello saranno stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Fino all’emanazione del decreto, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 giugno 1998, n. 259.
Per quanto riguarda l’entrata in vigore della norma, la stessa disposizione normativa prevede l’efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto e si applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo.

 

Nel procedimento di accertamento dell’abuso del diritto l’onere della prova della condotta abusiva grava sull’amministrazione finanziaria, mentre il contribuente è tenuto a dimostrare la sussistenza delle “valide ragioni extrafiscali” che stanno alla base delle operazioni effettuate.

Il decreto introduce alcune novità in tema di termini di accertamento. A tutela del contribuente si prevede che il raddoppio dei termini in presenza di un reato penale sia possibile a condizione che la denuncia all’autorità giudiziaria da parte dell’Amministrazione finanziaria sia inviata entro i termini ordinari dell’accertamento. Il raddoppio non opera se la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini. A normativa vigente, invece, l’amministrazione finanziaria può beneficiare del raddoppio anche se non è stata ancora inoltrata una formale denuncia, ovvero se la stessa è stata presentata oltre i termini ordinari .

Con lo stesso decreto viene istituito un nuovo schema di relazioni tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti (tax compliance) denominato “Regime di adempimento collaborativo”, valevole in via di prima applicazione per le imprese di maggiori dimensioni.

L’accesso al regime, su base volontaria, è subordinato al possesso da parte del contribuente di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, che consenta l’autovalutazione preventiva e il monitoraggio dei rischi. Attraverso l’istaurazione di un regime di scambio continuo di informazioni improntato alla trasparenza, con imposizione di doveri a carico dell’Agenzia delle entrate e del contribuente si realizza anticipatamente un sistema di controllo per prevenire potenziali controversie fiscali.

 

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