Fondo patrimoniale con limiti

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Via libera all’esecuzione se il credito è inerente alle esigenze della famiglia
L’immobile costituito in fondo patrimoniale può sempre essere oggetto di esecuzione espropriativa in relazioni a crediti sorti per fare fronte alle esigenze della famiglia.

È quanto emerge dalla sentenza n. 18248/14 della Corte di Cassazione (Sezione Terza Civile).

Il caso trattato dal supremo collegio ha riguardato il godimento di un immobile da parte di due coniugi, nonostante che dell’appartamento fosse usufruttuario il padre di uno di essi. Quest’ultimo, prima di morire, aveva iniziato l’esecuzione immobiliare per vedersi liquidare i crediti da occupazione senza titolo dell’immobile; procedimento poi proseguito e portato in Cassazione a opera di un altro erede.

A detta dei coniugi, la pretesa dei congiunti era priva di fondamento poiché l’immobile era stato costituito in fondo patrimoniale. In ogni caso il titolo iniziale di godimento era una donazione prematrimoniale, avverso la quale sarebbe stata semmai proponibile azione revocatoria. Queste argomentazioni, tuttavia, non hanno trovato terreno fertile in tribunale, dove l’opposizione all’esecuzione è stata infatti respinta.

Ebbene, investiti della questione, i giudici del Palazzaccio hanno ritenuto dirimente il fatto che il credito azionato fosse inerente ai bisogni familiari perché scaturito dall’abusivo godimento dell’immobile da parte dei coniugi e della famiglia da loro formata. Sotto tale profitto, gli Ermellini hanno ritenuto applicabile alla fattispecie il principio di diritto in base al quale: “a prescindere dalla data di insorgenza del credito rispetto alla data di costituzione del fondo patrimoniale e della sua fonte (contrattuale o extracontrattuale), la circostanza che un credito inerisca ai bisogni della famiglia, come nel caso in cui derivi da risarcimento per abusivo godimento abitativo del bene staggito proprio da parte dei coniugi, rende sempre e comunque legittima l’esecuzione su di un diritto reale oggetto di quel fondo”.

Per bisogni familiari, chiarisce la sentenza, si devono intendere tutte quelle esigenze volte al pieno sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (cfr., tra le altre, Cass. n. 4011/2013).

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