Frodi IVA, prescrizione: disciplina da disapplicare.

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Frodi IVA, prescrizione: disciplina da disapplicare.

Con la sentenza n. 2210/2016, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha reso note le motivazioni che seguono alla notizia di decisione del 17 settembre scorso, in cui i Supremi Giudici – accogliendo le indicazioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE – avevano disapplicato la disciplina sulla prescrizione per i gravi reati che colpiscono gli interessi finanziari dell’Unione europea. Secondo la Cassazione, quale che sia la natura – sostanziale o processuale – della prescrizione o, più specificamente, degli effetti dell’interruzione della prescrizione, si deve ritenere che, in ossequio alla pronuncia della Corte di Giustizia, nell’ipotesi di contrasto col diritto europeo, per i processi in materia di gravi frodi in tema di IVA va disapplicata la disciplina sulla prescrizione e il termine ordinario di prescrizione ricomincia da capo a decorrere dopo ogni atto interruttivo, come accade nei procedimenti attribuiti alla competenza della Procura distrettuale dove appunto già vige questa regola, senza essere vincolato dai limiti massimi stabiliti dall’art. 161 c.p. in maniera differenziata per delinquenti primari o recidivi.
Per le gravi frodi in materia di IVA va disapplicato il termine di prescrizione imposto dalla normativa italiana, che ricomincia a decorrere dopo ogni atto interruttivo. Così la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 2210 del 2016.
Il fatto trae origine dalla sentenza con cui la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in data 4 dicembre 2013, aveva riconosciuto l’imputato colpevole del reato continuato di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 74 del 2000 (Dichiarazione fraudolenta IVA mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relativamente ai periodi imposta dal 2005 al 2007), per essersi avvalso di fatture per operazioni inesistenti; con la medesima sentenza veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo imputato in ordine ai fatti relativi al periodo di imposta 2004, con riferimento alia dichiarazione 2005, perché prescritti. Dagli atti era emerso, in particolare, che le fatture emesse dalle società acquirenti erano relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, stante il ruolo di “cartiere” delle società interposte; l’imputato, pertanto, avvalendosi delle fatture soggettivamente inesistenti emesse dalle predette società, aveva presentato dichiarazioni fraudolente per gli anni di imposta 2005 – 2007, che avevano consentito alla società da lui amministrata di indicare elementi passivi fittizi riguardo all’IVA per importi rilevantissimi.
Nell’esaminare i motivi di ricorso, peraltro, la Cassazione ha rilevato che uno di essi (relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche) risultava fondato. La fondatezza di tale motivo avrebbe, però, comportato – ove non vi fosse stato il decisum della Corte di Giustizia UE (noto come caso Taricco) dell’8 settembre 2015 – la dichiarazione di prescrizione per i fatti relativi al periodo di imposta 2005, con riferimento alla dichiarazione 2006, atteso che la relativa prescrizione risultava maturata, in base al combinato disposto degli articoli 157 e 161 c.p., alla data del 16 gennaio 2015, pur tenendo conto delle sospensioni del relativo termine dal 15 luglio al 15 settembre 2011 per rinvio determinato da legittimo impedimento del difensore e dal 16 marzo al 5 ottobre 2012 per rinvio determinato dall’adesione del difensore all’astensione proclamata dalla categoria professionale di appartenenza.
Diversamente, il Collegio ha ritenuto di dover disapplicare la specifica norma di cui all’ultima parte del comma 3 dell’art. 160 e al comma 2 dell’art. 161 c.p. a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE 8 settembre 2015 (Grande Sezione), Taricco, C-105/14.
Orbene, con tale sentenza, la Grande Sezione della Corte del Lussemburgo nel c.d. caso Taricco ha denunciato l’insostenibilità delle norme in questione (e, in particolare, della previsione di un termine massimo in presenza di atti interruttivi) nella misura in cui tale meccanismo può determinare in pratica la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA, lasciando così senza tutela adeguata gli interessi finanziari non solo dell’Erario italiano, ma anche – ed e quanto rileva per i giudici eurounitari – quelli dell’Unione. Tale disciplina è stata giudicata incompatibile con gli obblighi europei di tutela penale, il cui contenuto notoriamente non si esaurisce soltanto nella previsione astratta di norme incriminatrici, ma si estende altresì all’applicazione nel caso concreto delle pene da esse previste nel caso di violazione.
Le conseguenze di questa pronuncia per l’ordinamento italiano derivano dal principio del primato del diritto UE rispetto a quello nazionale (compreso lo stesso diritto penale). La Corte di Giustizia ha affermato, con la richiamata sentenza, l’obbligo per il giudice penale italiano di disapplicare in parte qua il combinato disposto degli articoli 160 e 161 c.p. nella misura in cui il giudice italiano ritenga che tale normativa – fissando un limite massimo al corso della prescrizione, pur in presenza di atti interruttivi, pari di regola al termine prescrizionale ordinario più un quarto – impedisce allo Stato italiano di adempiere agli obblighi di tutela effettiva degli interessi finanziari dell’Unione imposti dall’art. 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione (TFUE). In buona sostanza, il giudice di merito, ricorrendo i presupposti indicati dalla citata sentenza europea, ha l’obbligo – discendente direttamente dal diritto dell’Unione – di condannare l’imputato ritenuto colpevole dei reati ascrittigli, senza tener conto dell’eventuale decorso del termine prescrizionale calcolato sulla base delle suddette norme degli articoli 160 e 161 c.p.
I giudici della Corte Suprema hanno, in particolare, escluso – in ciò implicitamente disattendendo l’opposta soluzione scelta invece dalla Corte d’appello di Milano il 18 settembre 2015 (che ha, infatti, rimesso alla Corte costituzionale la questione, ritenendo che la riserva di legge nella materia penale contenuta nell’art. 25, comma 2, Cost. – che secondo i giudici milanesi non troverebbe come tale corrispondenza né nell’art. 7 CEDU, né nell’art. 49 CDFUE – allude alla legge nazionale quale unica fonte legittimata a stabilire le condizioni per l’affermazione della responsabilità penale, sì da rendere di per sé illegittima la pretesa dell’Unione europea di imporre attraverso le proprie fonti l’irrogazione di sanzioni penali a carico di un individuo che dovrebbe invece restare esente da pena secondo la legge nazionale) – che nel caso in esame vi fossero sufficienti ragioni per sollevare una questione di legittimità costituzionale, dal momento che è evidente per gli Ermellini la mancanza di contro limiti e di dubbi ragionevoli sulla compatibilità degli effetti della imposta disapplicazione con le norme costituzionali italiane. In particolare, ed è questo il passaggio maggiormente significativo della sentenza, non v’è questione di un possibile contrasto della Legge di esecuzione del Trattato (e, quindi, dell’art. 325 TFUE, richiamato dalla CGUE) con l’art. 25, comma 2, Cost., e ciò perché la specifica norma di cui all’ultima parte del comma 3 dell’art. 160 c.p. e del comma 2 dell’art. 161 c.p., che nella specie viene in rilievo, non gode – anche secondo la giurisprudenza costituzionale, oltre che secondo quella europea – della copertura della citata norma costituzionale di cui all’art. 25. In ogni caso, non rileva per gli Ermellini nella specie, la questione, peraltro di natura dogmatica, se la disciplina della prescrizione, o di alcuni elementi di essa, abbia natura sostanziale o processuale, perché, quale che sia la risposta che si voglia dare dogmaticamente, comunque la specifica norma che qui interessa non è coperta dalla tutela dell’art. 25 Cost. e dall’art. 7 CEDU come afferma anche la sentenza n. 236/2011 della Corte costituzionale.
La sentenza europea, dunque, per la Suprema Corte, non incide sulla disciplina e sui termini di prescrizione, ma solo sulla durata massima della interruzione, peraltro comportando l’applicazione anche per le gravi frodi in tema di IVA di una norma già prevista per altri casi concernenti imposte nazionali. L’art. 325 TFUE trova infatti il suo antecedente storico-giuridico nell’art. 280 TCE: ciò spiega la ragione per cui la disapplicazione della specifica norma di cui agli articoli 160 e 161 c.p. nei termini indicati dalla sentenza Taricco (norma contrastante fin dalla sua origine con i principi del Trattato, per come specificati dalla Corte di Giustizia, in particolare con il già esistente art. 280 TCE, poi sostituito dall’art. 325 TFUE), non comporta dunque alcun contrasto con l’art. 25 Cost., non ravvisandosi un’applicazione retroattiva di norme penali incriminatrici sanzionatorie.
Tale interpretazione, infine, sarebbe confermata dalla stessa giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla sentenza n. 236 del 2011. Sul punto, i giudici della Cassazione osservano come la Corte costituzionale, in tale sentenza, al punto 15, ebbe a ritenere irrilevante la natura della prescrizione, affermando che dalla “stessa giurisprudenza della Corte europea emerge che l’istituto della prescrizione, indipendentemente dalla natura sostanziale o processuale che gli attribuiscono i diversi ordinamenti nazionali, non forma oggetto della tutela apprestata dall’art. 7 della Convenzione, come si desume dalla sentenza 22 giugno 2000 (Coeme e altri contro Belgio) con cui la Corte di Strasburgo ha ritenuto che non fosse in contrasto con la citata norma convenzionale una Legge belga che prolungava, con efficacia retroattiva, i tempi di prescrizione dei reati”. Orbene, osservano i Supremi Giudici come l’esempio richiamato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 236 del 2011 (caso Coeme e altri contro Belgio) è – guarda caso – proprio il medesimo che viene evocato dalla Corte di Giustizia U.E. nel c.d. caso Taricco per richiedere al giudice italiano la disapplicazione della specifica norma di cui agli articoli 160 e 161, c.p., nei limiti indicati dal giudice europeo e dianzi richiamati.
E questo in effetti è un argomento di grande rilievo a sostegno della decisione.
Da qui, dunque, la disapplicazione della normativa italiana in tema di prescrizione.
Di rilievo le conseguenze pratiche della sentenza. Per effetto della disapplicazione della norma dell’ultima parte del comma 3 dell’art. 160 e del comma 2 dell’art. 161 c.p., anche per l’ipotesi di reati concernenti gravi frodi in materia di IVA, in applicazione della regola già prevista da dette disposizioni per i reati di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., il termine ordinario di prescrizione ricomincerà da capo a decorrere dopo ogni atto interruttivo (nella specie, dall’ultimo, costituito dalla sentenza d’appello), come accade nei procedimenti attribuiti alla competenza della Procura distrettuale dove appunto già vige questa regola, senza essere vincolato dai limiti massimi stabiliti dal successivo art. 161 in maniera differenziata per delinquenti primari o recidivi.

Cassazione penale, sez. III, sentenza 20.01.2016, n. 2210

Fonte: Ipsoa.

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