GLI INTERESSI – OBBLIGAZIONE PECUNIARIA ACCESSORIA

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GLI INTERESSI:

OBBLIGAZIONE PECUNIARIA ACCESSORIA

di Paolo Di Gravio avvocato in Roma

Gli interessi costituiscono, secondo l’accezione comunemente accolta, una obbligazione pecuniaria accessoria che si aggiunge alla obbligazione principale di danaro (detta di capitale) per effetto del decorso del tempo ed è commisurata ad una aliquota di questa secondo una percentuale denominata tasso. Gli interessi vengono tradizionalmente classificati in tre fondamentali categorie: corrispettivi, moratori e compensativi (Sulla validità della tripartizione degli interessi cfr. VALCAVI, Riflessioni sui c.d. crediti di valore, sui crediti di valuta e sui tassi di interesse, in Foro it., 1981, I, 2112; LUCCHINI, Interessi compensativi in Nuova giur. Civ., 1990, I, 442. Sul punto anche GAMBINO, Dalla legge Efim nuove luci su interessi corrispettivi, moratori compensativi, maggior danno e suo meccanismo rivalutativo, in Economia e dir. del terziario, 1994, 455). I primi (corrispettivi) trovano il loro fondamento normativo nell’art. 1282 cod. civ. (Interessi nelle obbligazioni pecuniarie). Come emerge dalla rubrica dell’articolo, tale tipo di interessi riguarda i debiti liquidi (cioè determinati nel loro ammontare o quantificabili con una semplice operazione aritmetica) ed esigibili (cioè non sottoposti a terminio condizioni). La liquidità del credito è richiesta per la maturazione degli interessi corrispettivi, mentre non è necessaria per gli interessi moratori, i quali maturano indipendentemente dalla liquidità del credito.

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