Cassazione penale , sez. IV, sentenza 13.11.2014 n° 47024 (Luigi Del Giudice)
L’art. 186, co. 2, lett. C, del codice della strada, stabilisce che con la sentenza di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Ricordiamo che il concetto di appartenenza deve intendersi “non in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici uffici, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma di possesso o della detenzione, purchè non occasionali” (Cass. n. 20610/10, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di uno scooter, formalmente intestato alla madre dell’imputato ma in uso a quest’ultimo), ed ancora, che la confisca del veicolo intestato a un terzo è esclusa “solo quando questi risulti del tutto estraneo al reato e in buona fede, intesa quest’ultima come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità della circolazione del mezzo” (Cass. n. 39777/12).
Con la sentenza del 13 novembre 2014 n. 47024 la Cassazione ribadisce la confiscabilità del veicolo in comproprietà. Inoltre, trattandosi di bene indivisibile la confisca non potrà essere parziale, bensì riguardare l’intero veicolo, salvo poi il diritto della persona estranea al reato (appunto il comproprietario) di rivalersi. In tal senso gli ermellini ribadiscono che “è ammissibile la confiscabilità parziale di un compendio sequestrato allorché una sola parte di esso sia di proprietà del condannato e la confisca dell’intero verrebbe a sacrificare i diritti di terzi estranei al reato, quali sono gli eredi dell’imputato prosciolto da esso per morte. Al riguardo non va confusa l’applicabilità della misura di sicurezza che trova la sua disciplina nell’art. 240 cod. pen. con le modalità di esecuzione di essa quando un compendio di beni sia indivisibile o indiviso e possa comportare una incidentale comunione tra lo stato ed altri soggetti rispettivamente nella parte (o nella quota) soggetta alla misura ed altra cui essa non è estensibile” (Sez. III 17.10.1984 n.1650 rv. 167059). Principio ribadito da questa stessa sezione sez IV 27.1.2011 n. 2819; IV 3.7.2009 n.41870 rv 245439; massime precedenti conformi: N. 2887 dei 2008 Rv. 238592, N. 28189 del 2009 Rv. 244690).”
Nella sentenza in questione la Cassazione ha poi precisato in modo particolare che “la prova contraria dell’insussistenza del diritto di comproprietà del veicolo non può derivare dalla mera constatazione del non avere la polizia giudiziaria proceduto al sequestro del medesimo. Da ciò deriva che il veicolo avrebbe dovuto essere confiscato e la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida non avrebbe dovuto essere raddoppiata”.
Dunque l’iscrizione nel pubblico registro automobilistico (p.r.a.) del trasferimento di proprietà di un’autovettura, prevista dall’art. 6 dei r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, pur essendo volta a dirimere i conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore, assume, altresì, valore di prova presuntiva in ordine all’individuazione del proprietario del veicolo.
FONTE : ALTALEX