“Il commento” SPUNTI E PROBLEMI SULL’AR T. 28 DELLO ST ATUTO DEI LAVORATORI

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Il Commento

SPUNTI E PROBLEMI SULL’AR T. 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI

di Paolo Di Gravio, avvocato in Roma

 Il provvedimento della Sezione Lavoro del Tribunale di Sulmona pone l’accento su numerose questioni e costituisce un vero e proprio "apripista" a favore di rivendicazioni di lavoratori che si avvalgono dello scudo di associazioni sindacali. Il tribunale ha affrontato – e superato – un primo profilo di ammissibilità della domanda: ci riferiamo alla qualifica che l’associazione sindacale deve possedere al fine della legittimazione ad agire. A tal fine si ricorda che l’art. 28 legge n.300 del 1970 è norma selettiva nel senso che attribuisce il potere di agire con lo strumento da essa previsto non a tutte le organizzazioni sindacali ma solo a quelle che presentino determinate caratteristiche o qualità; peraltro, il criterio di selezione è diverso da quello contenuto nell’art.19 legge 30 del 1970, posto che nella prima norma è individuato nella c.d. maggiore rappresentatività, mentre nella seconda è determinato dalla c.d. nazionalità. La nazionalità non può naturalmente essere autocertificata dallo stesso sindacato, ma va desunta dalla previsione statuaria che deve prevedere finalità e scopi in tal senso e dall’idoneità della struttura organizzativa a perseguire questi scopi e finalità, non assumendo rilevanza sotto tale profilo la maggiore efficacia dell’azione sindacale in alcuni luoghi rispetto ad altri. (Nella specie è stata riconosciuta la legittimazione attiva ex art.28 legge n.300 del 1970 allo Slai). Pretura Milano, 9 dicembre 1994.

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