Il diritto di accesso all’anagrafe condominiale.

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Il diritto di accesso all’anagrafe condominiale.

(Tribunale, Monza, sez. II, ordinanza 03/06/2015 n. 3717)

L’art. 63, comma 1 disp. att. c.c. dispone al comma 1, che per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

Laddove l’articolo parla di “dati” dei condomini morosi, deve intendersi di espressione comprensiva anche delle quote millesimali.

Tanto deve desumersi in via di interpretazione sistematica, dall’art. 63, comma 2disp. att. c.c. il quale prevede che “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.”

La sussidiarietà implica che non vi è solidarietà, e che quindi vale l’idea dell’azione pro quota del terzo creditore, verso il singolo moroso.

Al riguardo la Cass. SS.UU. n. 9148/08 avevano chiarito che: “In tema di condominio negli edifici, poiché le obbligazioni assunte dall’amministratore nell’interesse del condominio e nei confronti dei terzi, seppur aventi fonte unitaria, sono divisibili, e poiché manca un’espressa previsione normativa che stabilisca il regime della solidarietà, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, con la conseguenza che ciascun condomino risponde, nei confronti del creditore, in proporzione alla rispettiva quota. (Nel caso di specie, la Corte ha precisato che tale quota è quella che risulta dalle tabelle millesimali relative alla proprietà e all’uso delle parti comuni).”

La stessa pronuncia ha, altresì, specificato che la solidarietà passiva, in linea di principio, esige la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e della identica causa dell’obbligazione, ma altresì della indivisibilità della prestazione comune; che in mancanza di quest’ultimo requisito e in difetto di una espressa disposizione di legge, la intrinseca parziarietà della obbligazione prevale; considerato che l’obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile trattandosi di somma di denaro; che la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge e che l’art. 1123 c.c., non distingue il profilo esterno e quello interno; rilevato che – in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio, la cui organizzazione non incide sulla titolarità individuale dei diritti, delle obbligazioni e della relativa responsabilità – l’amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote: tutto ciò premesso, le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio della parziarietà.

Vale la pena evidenziare come le SS.UU., con la Sent. n. 9148/08, risolvendo un contrasto di giurisprudenza rispetto alla responsabilità solidale o “pro quota” dei condomini per le obbligazioni contratte dall’amministratore nell’interesse del condominio, avesse ritenuto legittimo, pur facendo propria la tesi minoritaria, il principio della parziarietà, ossia della ripartizione tra i condomini delle obbligazioni assunte nell’interesse del condominio in proporzione alle rispettive quote.

In particolare, la Corte aveva sottolineato che, l’obbligazione, ancorché comune, è divisibile trattandosi di somma di denaro; la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge e l’art. 1123 c.c. non distingue il profilo esterno da quello interno; l’amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote.

Il Tribunale di Monza, con l’ordinanza evidenziata, facendo proprie le ragioni suesposte, ha consacrato il diritto del creditore di accedere all’anagrafica dei condomini anche al sol fine di “potenziale” tutela delle proprie ragioni di credito, chiarendo che,  con il novellato art. 63 disp. att. c.c. è stata prevista la responsabilità solidale di ogni singolo condomino, quand’anche già adempiente pro quota, ma soltanto  in via sussidiaria al preventivo esperimento di esecuzione nei confronti del condomino moroso.

Tribunale Monza Sez. II ordinanza n. 3717 del 2015

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