IL FONDO PATRIMONIALE
di Daniela Di Gravio dott.ssa in economia e commercio
1 – Inquadramento giuridico del fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione1 . Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il "patrimonio familiare", che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile. Esso può essere costituito da uno o da entrambi i coniugi, o da un terzoed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia. La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale. Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia. Per quanto riguarda gli effetti giuridici prodotti dall’atto costitutivo del fondo patrimoniale, dottrina e giurisprudenza maggioritaria concordano nel ritenere che la costituzione del fondo crei un vincolo di destinazione del bene e dei suoi frutti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incida tuttavia sulla titolarità della proprietà del bene né determini l’insorgere di una posizione di diritto soggettivo sia pure limitato in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure per effetto del vincolo di inalienabilità sul bene2.