IL NUVO CONCORDATO PREVENTIVO: I PRESUPPOSTI E LE CONDIZIONI DI ACCESSO
di Massimo Giuliano, avvocato Studio Giuliano e Di Gravio
PREMESSA.
I PRESUPPOSTI DEL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO.
Il Decreto Legge 14 marzo 2004, n. 35 cosiddetto sulla "competitività", convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, ha modificato, in un’ottica privatistica, la procedura concorsuale minore del concordato preventivo, sostituendo gli artt. 160, 161, 163, 177, 180 e 181 della legge 267 del 1942, cosiddetta fallimentare, ed aggiungendo un nuovo art. 182 bis. La filosofia liberale di cui è impregnato il nuovo articolato normativo del concordato preventivo, teso non più alla sola liquidazione dell’impresa ma al contrario volto alla ricerca di soluzioni concordatarie tese al risanamento dell’impresa (o di una sua parte), emerge con chiarezza sin dall’analisi dei presupposti e requisiti soggettivi e oggettivi per accedere alla procedura. Infatti, in ordine al presupposto soggettivo, così come nella precedente anche in questa versione per poter avanzare domanda di concordato preventivo è necessario rivestire la qualità di imprenditore commerciale non piccolo di natura privata, per la cui individuazione, ancora oggi, bisogna fare riferimento all’art. 1 l.f., con l’unica differenza che l’art. 160 l.f. nuova versione non prevede più l’obbligo dell’iscrizione per almeno un biennio nel registro dell’imprese. Di conseguenza si apriranno le porte del concordato a tutte le imprese, a prescindere dall’adempimento degli oneri pubblicitari e, quindi,anche alle società di fatto e irregolari.