Il Reg. UE 1215/12 e le decisioni degli stati membri
Il 10 gennaio 2015 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n.1215/2012, anche noto come Regolamento Bruxelles I bis.
Esso sostituisce il Regolamento (CE) n. 44/2001 in tema di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e, rispetto a quest’ultimo, introduce alcune significative modifiche. Il regolamento “Bruxelles I bis” generalizza, estendendola a tutte le decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, l’abolizione dell’exequatur, vale a dire la soppressione di qualsiasi procedura necessaria affinché l’esecutività di una decisione resa in uno Stato membro dell’Unione Europea possa manifestarsi anche in altro Stato membro. L’art. 39 del nuovo testo prevede, infatti, che “la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è, altresì, esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività”.
Altre importanti novità sono state introdotte per le ipotesi di litispendenza e connessione di cause, al fine di risolvere più agevolmente le questioni relative alla data di pendenza dei procedimenti, ed evitare conflitto di decisioni adottate da autorità giurisdizionali di diversi Stati membri. Su istanza dell’autorità giurisdizionale investita di una determinata controversia, infatti, ogni altra autorità giurisdizionale dovrà comunicare alla prima, senza indugio, la data in cui essa è stata adita.
Le principali novità introdotte dal regolamento 1215/2012 vertono, pertanto, sull’efficacia delle decisioni. Oltre ad essere ribadita la regola per cui vengono riconosciute le decisioni emesse in un altro Stato membro, senza necessità di alcuna procedura particolare e mediante semplice produzione di copia autentica della decisione con l’attestato di esecutività (salvo eccezioni: v. ad esempio il diniego di riconoscimento per i motivi di cui all’art. 45), la vera grande novità sta nel fatto che la decisione esecutiva emessa in altro Stato membro acquista con il reg. 1215/2012 un’efficacia esecutiva automatica anche negli altri Stati membri, senza necessità di chiedere alcuna dichiarazione di esecutività all’interno di questi.