IL SUBAPPALTATORE ALLA RICERCA DEL SUO “GIUDICE NATURALE” DOPO L’INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONA

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IL SUBAPPALTATORE ALLA RICERCA DEL SUO "GIUDICE NATURALE" DOPO L’INTERVENTO

DELLA CORTE COSTITUZIONALE

di Andrea Valletti avvocato in Roma

Al fine di delimitare l’alveo della presente disamina, preliminarmente occorre osservare come il subappalto si atteggi ad istituto di stampo prettamente privatistico che ha tuttavia trovato nel mondo degli appalti di opere pubbliche il proprio habitat naturale, alla luce dell’innata poliedricità e utilizzabilità da parte di organizzazioni malavitose per ottenere un illecito profitto che le contraddistingue. Nell’ambito degli appalti pubblici, dove la scelta del contraente avviene a seguito di una procedura di affidamento – cd. disciplina dell’evidenza pubblica – di stampo pubblicistico (bando di gara, invito, offerta, aggiudicazione ecc..), il subappalto non regolamentato potrebbe divenirne un aggiramento ammettendo, di fatto, l’ingresso nell’esecuzione dei lavori da parte di un soggetto diverso da quello risultato aggiudicatario in sede di gara1.

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