Imposta di bollo sui conti correnti. Esclusi i conti di pagamento di Imel e Ip.

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Imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari – Articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 – risposte a quesiti

Rendicontazioni relative a conti di pagamento presso istituti di pagamento (IP) o istituti di moneta elettronica (IMEL).

D:Si chiede se l’imposta di bollo di cui al citato articolo 13, comma 2-bis, sia applicabile alle rendicontazioni relative a conti di pagamento intrattenuti con istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica (IMEL).

R: In ordine alla qualificazione giuridica dei conti di pagamento detenuti presso gli istituti di pagamento o gli IMEL e alla loro assimilabilità ai rapporti di conto corrente bancario o postale, la Banca d’Italia con la citata nota prot. n. 0215567/13 del 1° marzo 2013, ha chiarito che le nozioni di ‘conto corrente bancario’ e ‘conto di pagamento’ sono analoghe ma non coincidenti. In linea generale, infatti, il conto di pagamento contempla un novero di servizi più
limitato rispetto a quelli normalmente connessi a un conto corrente bancario.
Anche i relativi contratti sono soggetti a norme analoghe ma non del tutto
coincidenti, considerato che la disciplina del conto di pagamento, a differenza di quella del conto corrente, è stata oggetto di armonizzazione a livello europeo nell’ambito della regolamentazione sui servizi di pagamento (Direttiva
2007/64/CE). In particolare, la disciplina sulle comunicazioni alla clientela su cui verte l’imposta di bollo, contenuta nell’articolo 119 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) non è applicabile ai conti di pagamento, in quanto il richiamato articolo 119 non rientra tra le disposizioni cui sono assoggettati i conti di pagamento (Titolo VI, capo II-bis, del TUB). Gli istituti di pagamento e gli IMEL, inoltre, sono soggetti diversi dalle banche e Poste Italiane espressamente menzionati dall’articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa. Gli istituti di pagamento e gli IMEL, peraltro, possono offrire ai loro clienti solo conti di pagamento e non anche conti correnti.
Sulla base di tali considerazioni, si ritiene, dunque, che i conti di pagamento offerti dagli Istituti di pagamento e dagli IMEL non rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 13, comma 2 – bis, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.

Per le rendicontazioni relative ai conti di pagamento inviate dagli istituti di pagamento o di moneta elettronica ai propri clienti, ad esempio, trova applicazione l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2, della citata tariffa, nella misura di Euro 1,81 quando la somma supera euro 77,47.

circolare+15e 2013

 

Studio Giuliano e Di Gravio

 

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