Imposta di bollo sul conto corrente dopo il decreto “salva Italia” 201/2011.

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Dal 1° gennaio 2014, l’imposta di bollo è stata elevata dall’1,5 al 2 per mille ed è stato eliminato, per le persone fisiche, il prelievo minimo di 34,20 euro annuo. Fa eccezione l’imposta di bollo sui conti correnti bancari, postali e per i libretti di risparmio anche postali, che mantiene l’importo pari a 34,20 euro (per le persone fisiche, altrimenti 100 euro), e come in passato permane la no tax area sotto ai 5mila euro (giacenza media). L’incremento della misura e l’eliminazione dell’importo minimo riguardano infatti esclusivamente le comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari.

Le modifiche dell’intera disciplina sono state originariamente introdotte dall’articolo 19 del Dl 201/2011 (decreto «Salva Italia»). La disposizione citata ha modificato l’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642, in particolare il comma 2-bis e il comma 2-ter.
Sulla base di queste modifiche, risulta che gli atti soggetti al bollo sono le comunicazioni ai clienti relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti a obbligo di deposito, a esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari. Le disposizioni di attuazione della nuova disciplina sono contenute nel Dm 24 maggio 2012.
I prodotti finanziari
Per le comunicazioni relative ai prodotti finanziari, l’aliquota deve essere applicata sul valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela. La misura è stabilita nell’1 per mille annuo per il 2012 e nell’1,5 per mille a decorrere dal 2013. L’ultima legge di stabilità ha elevato la misura, con decorrenza dal 2014, al 2 per mille.
I conti correnti
Il comma 2-bis dell’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/1972, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo pari a 34,20 euro annuali (per i clienti persone fisiche) o di 100 euro (per i soggetti diversi dai precedenti) per gli «estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del Dlgs 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali (…)».L’ imposta è dovuta, come ricordato, anche sugli estratti conto, inviati dalle banche ai clienti, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio, anche postali, per ogni esemplare con periodicità annuale, con misure precise, 34,20 euro fissi annuali, se il cliente è persona fisica, mentre aumento fino a 100 euro, se il cliente non è persona fisica.

La giacenza media

L’imposta non trova applicazione per i rapporti di conto corrente e libretti di risparmio, intestati solo a persone fisiche, quando la giacenza media non supera i 5mila euro. Sono escluse dall’applicazione di questa disposizione i soggetti diversi dalle persone fisiche, le cui “comunicazioni” dei rapporti in essere sono comunque assoggettate all’imposta anche se il valore della giacenza media è inferiore alla predetta soglia di 5mila euro.
Le comunicazioni
Essendo applicata l’imposta di bollo a tutte le comunicazioni, anche quelle di prodotti finanziari non soggetti all’obbligo di deposito, invio e comunicazione, si precisa nel decreto «Salva Italia» che l’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Inoltre, se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta dovuta è rapportata al periodo rendicontato (trimestre, semestre eccetera).
Il bollo sulle comunicazioni si applica non solo per i rapporti di conto corrente e per i libretti di risparmio, ma anche sui buoni fruttiferi postali. Con la peculiarità che fruiscono dell’esenzione quando il valore della loro giacenza media annua non superi complessivamente, anche qui, i 5mila euro. Per effetto di quanto previsto dal decreto Monti (Dl 201/2011) è irrilevante che l’attività finanziaria sia inserita in un rapporto di custodia e amministrazione presso una banca.
In passato, i certificati di deposito riuscivano ad evitare l’applicazione di una onerosa imposta di bollo. Ora, se il certificato di deposito non viene depositato presso l’intermediario, questi dovrà applicare l’imposta all’atto del rimborso.

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